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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18691/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione degli artt. 31 e 76, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011. L'unico motivo dedotto lamentava, in sostanza, un vizio della decisione d'appello: da un lato, l'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti, ritenuta dal ricorrente causa di nullità; dall'altro, l'asserita illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, censurata però in modo generico e attraverso una richiesta di rivalutazione del merito fattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che l'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non integra una causa di nullità della pronuncia e che la doglianza sulla configurazione dell'elemento oggettivo del reato si risolveva in una generica richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011

    Sono le disposizioni incriminatrici poste a fondamento della condanna confermata nei giudizi di merito; la Corte di cassazione non ne ridefinisce il contenuto, ma rileva che la motivazione d'appello sull'elemento oggettivo non è illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 591 c.p.p.

    È la norma implicitamente applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in ragione della genericità dei motivi e della richiesta di rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non determina, di per sé, nullità della decisione.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito mediante una diversa lettura degli elementi di fatto e l'adozione di criteri valutativi alternativi a quelli seguiti dal giudice di merito.
  • La censura che si limiti ad affermare in modo generico l'illogicità della motivazione, senza confrontarsi puntualmente con l'argomentazione della sentenza impugnata, è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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