Cassazione Civile, Ordinanza n. 25799/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una banca, deducendo un credito di oltre un milione di euro verso una società poi in liquidazione, aveva agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti la vendita di un immobile della società a favore di un soggetto terzo. I convenuti avevano resistito sostenendo, da un lato, che la vendita fosse anteriore al sorgere del credito e, dall'altro, che l'atto fosse sottratto alla revocatoria perché funzionale all'adempimento di debiti scaduti della società, essendo stato stipulato in presenza di un precedente patto di opzione sull'immobile. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il compratore ha dedotto nullità della sentenza per motivazione manifestamente e irriducibilmente contraddittoria, lamentando che la Corte territoriale aveva contemporaneamente affermato l'eventus damni per la presenza di altri immobili gravati da formalità pregiudizievoli e negato l'esenzione dall'art. 2901, comma 3, c.c. sul rilievo che esistevano altri beni utili a soddisfare i debiti. La società debitrice ha proposto ricorso incidentale adesivo, denunciando a sua volta contraddittorietà della motivazione e violazione di norme processuali e sostanziali, per il mancato riconoscimento della scriminante dell'atto dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo motivo del ricorso principale e, nei limiti indicati, il motivo del ricorso incidentale adesivo. Ha qualificato come irriducibilmente contraddittorie e quindi solo apparenti le affermazioni della sentenza d'appello sia sulla sussistenza del pregiudizio per i creditori sia sulla mancata prova dell'esenzione prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. Ha quindi accolto i ricorsi, cassato in relazione la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti il primo motivo del ricorso principale e le ulteriori censure del ricorso incidentale non accolte.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
l'alienazione di un bene compiuta per reperire liquidità destinata al pagamento di un debito scaduto può essere sottratta alla revocatoria solo se rappresenta il solo mezzo per adempiere; in tal caso l'atto non è considerato pregiudizievole per i creditori
art. 132 c.p.c.
la motivazione deve essere non solo esistente ma anche logicamente coerente; un contrasto irriducibile tra le ragioni esposte integra motivazione solo apparente e quindi nullità della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione giudiziaria
art. 115 c.p.c.
invocato come parametro di censura della valutazione probatoria
art. 116 c.p.c.
invocato come parametro di censura della valutazione probatoria
art. 2727 c.c.
richiamato nel primo motivo assorbito in tema di presunzioni
art. 2729 c.c.
richiamato nel primo motivo assorbito in tema di presunzioni
art. 1219 c.c.
richiamato incidentalmente nel ragionamento sull'adempimento di debiti scaduti e sulla mora
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, l'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c. presuppone la prova che l'atto dispositivo fosse necessario e fosse il solo mezzo per adempiere un debito scaduto; la mera esistenza di un debito scaduto non basta.
- La motivazione è solo apparente quando contiene affermazioni tra loro logicamente incompatibili su un punto decisivo della controversia; tale contraddittorietà integra nullità della sentenza denunciabile in cassazione.
- Se il giudice di merito fonda la decisione revocatoria su un eventus damni e, nello stesso tempo, nega o afferma in modo incompatibile i presupposti dell'esenzione per atto dovuto, la sentenza va cassata per nuovo esame.
- Nel giudizio di revocatoria, la verifica della strumentalità della vendita rispetto al pagamento di debiti scaduti richiede un accertamento concreto sulla mancanza di alternative patrimoniali o finanziarie del debitore.
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