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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22979/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria emesso per il recupero di somme dovute a titolo di imposta di registro, multe, sanzioni, interessi e contributi INAIL. Il giudice tributario di merito aveva ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento prodromica all'iscrizione ipotecaria, perché effettuata, dopo un primo tentativo presso la sede operativa e un secondo presso la sede legale, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. senza il previo tentativo di notifica presso il legale rappresentante correttamente individuato. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.: secondo la ricorrente, la CTR avrebbe trascurato che, per la notifica degli atti tributari alle società, il ricorso alla notifica presso il rappresentante legale è subordinato al fatto che questi risieda nel comune del domicilio fiscale della società; poiché il rappresentante indicato non risultava residente nel Comune di Roma, la notifica ex art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973 era legittima. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo l'inesistenza della notifica per mancata indicazione del destinatario nella ricevuta di spedizione e la formazione di un giudicato interno sul punto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'agente della riscossione, ha rigettato il ricorso incidentale della società contribuente, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso introduttivo della contribuente contro l'iscrizione ipotecaria. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto legittima la notifica della cartella di pagamento perché, dopo i tentativi infruttuosi presso la sede operativa e la sede legale della società, il ricorso alla notifica semplificata per irreperibilità assoluta era corretto; il preteso mancato tentativo presso il rappresentante legale non era decisivo, anche perché i soggetti indicati non risultavano residenti nel comune del domicilio fiscale. Quanto al ricorso incidentale, la dedotta giudicata interna è stata esclusa perché riferita a meri passaggi motivazionali e non a un capo autonomo della decisione, mentre la censura sulla mancata indicazione del destinatario è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la censura di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta fondata in relazione alla corretta ricostruzione della disciplina notificatoria.

  • art. 143 c.p.c.

    richiamato come modalità di notifica per irreperibilità assoluta; nel caso concreto la notificazione della cartella è stata ritenuta valida nel contesto dei tentativi infruttuosi presso la sede della società.

  • art. 145 c.p.c.

    nel regime anteriore alla riforma del 2005, la notifica alle società presso il rappresentante legale è criterio sussidiario applicabile solo se la persona fisica risiede nel comune del domicilio fiscale dell'ente.

  • art. 138 c.p.c.

    richiamato dalla sentenza di merito come modello di notifica alla persona fisica, ma la Corte di cassazione ne esclude l'applicazione nel caso di rappresentante residente fuori comune.

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dalla sentenza di merito come ulteriore schema notificatorio, non applicabile secondo la Corte nella fattispecie esaminata.

  • art. 141 c.p.c.

    richiamato dalla sentenza di merito, ma la Corte afferma che il tentativo presso il rappresentante legale fuori comune non era necessario.

  • art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973

    individua il domicilio fiscale quale criterio centrale per la notificazione degli atti tributari.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    consente la notifica in forma semplificata in ipotesi di irreperibilità assoluta; nel caso concreto la Corte ne conferma l'operatività.

  • art. 58, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    per i soggetti diversi dalle persone fisiche colloca il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la sede legale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente nel giudizio di legittimità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella notificazione degli atti tributari alle società, il domicilio fiscale dell'ente è il criterio centrale: se la sede sociale è nel comune del domicilio fiscale e i tentativi di notifica presso sede operativa e sede legale risultano infruttuosi, può operare la disciplina dell'irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973.
  • Il previo tentativo di notificazione presso la persona fisica che rappresenta la società è richiesto solo se tale soggetto sia identificato e risieda nel comune del domicilio fiscale dell'ente; se risiede fuori comune, il mancato tentativo non invalida la notifica.
  • Il giudicato interno può formarsi solo su capi autonomi della sentenza e non su singoli passaggi motivazionali o su premesse logiche della decisione.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone l'esame di un documento deve rispettare il principio di autosufficienza, con specifica trascrizione o riproduzione del contenuto rilevante del documento stesso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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