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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33467/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nigro, responsabile del settore rifiuti del Comune di Campobello di Licata, è stato imputato per il reato di concussione in concorso con Francesco Gioacchino La Mendola. Secondo l'accusa, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, mediante minaccia implicita nei confronti degli amministratori della OMNIA s.r.l. (Angelo Incorvaia e Valerio Peritore), avrebbe costretto la società a consegnare la somma di euro 3.000 per ottenere il pagamento di una fattura residua e per non essere esclusa da futuri affidamenti. Il ricorrente ha impugnato la sentenza denunciando, tra l'altro, omissioni nella valutazione delle dichiarazioni raccolte in fase difensiva, travisamento della prova, errata qualificazione giuridica della condotta (sostanzialmente proponendo che si tratti di attività di millanteria o di rifiuto formale di ricevere documenti) e carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la sentenza impugnata idoneamente motivata e ha confermato la valutazione complessiva del compendio probatorio (dichiarazioni degli amministratori della OMNIA, filmati di videosorveglianza e conversazioni intercettate). Ha richiamato il principio della "doppia conforme" tra decisione di primo grado e appello e ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come concussione, anche in presenza di minacce implicite idonee a coartare la volontà del privato. Il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile per genericità. Conseguentemente la condanna (pena confermata dall'appello: quattro anni di reclusione; interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni; statuizioni civili confermate) è divenuta definitiva; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione delle parti civili (importi liquidati in dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 317 cod. pen.

    Il delitto di concussione è stato ritenuto integrato anche da minacce implicite o allusive poste in essere da un pubblico ufficiale che, abusando della propria qualità, determina il timore di un danno ingiusto tale da limitare gravemente la libertà di autodeterminazione della vittima; non è necessario che la minaccia sia esplicita.

  • art. 319-quater cod. pen.

    La norma sull'induzione indebita è distinta dalla concussione: si applica a forme di persuasione o pressione morale con minore valore costrittivo rispetto alla concussione. La Corte ha operato il necessario discrimine, ritenendo che nel caso concreto la condotta avesse carattere costrittivo e non meramente persuasivo.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il richiamo riguarda i canoni di valutazione della prova, in particolare della prova indiziaria; la Corte ha ritenuto che non vi sia stato travisamento né violazione dei criteri di valutazione: la sentenza impugnata ha effettuato una valutazione globale e coerente del compendio probatorio.

Massime di principio

  • La concussione può essere integrata anche da minacce implicite o allusive: non è necessaria una minaccia esplicita se il comportamento del pubblico ufficiale è tale da ingenerare il timore di un danno ingiusto e limitare la libertà decisionale del privato.
  • In casi di conflitto tra dichiarazioni di testi e altri elementi (videosorveglianza, intercettazioni, dichiarazioni concordi delle parti civili), il giudice può ritenere prevalenti gli elementi oggettivi e la valutazione complessiva del materiale probatorio.
  • La distinzione tra concussione e induzione indebita dipende dal grado di coartazione della volontà della vittima: la persuasione che lascia ampi margini decisionali ricade nell'induzione indebita, mentre l'abuso costrittivo del pubblico ufficiale integra la concussione.
  • Per la cassazione è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici e particolarmente circostanziati: censure generiche (es. sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Il principio della "doppia conforme" consente alla Corte di Cassazione di considerare in modo unitario le motivazioni di primo e secondo grado quando le valutazioni sono omogenee; l'esistenza di un percorso argomentativo comprensivo riduce la possibilità di successo di censure sulla motivazione.

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