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Risoluzione

Risoluzione n. 102 del 19/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il canone TV è un'imposta dovuta per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, ma precisa che l'individuazione concreta degli apparecchi soggetti rientra nella competenza del Ministero delle Comunicazioni. Per i dispositivi elencati nel quesito, l'Agenzia rinvia quindi a tale individuazione preliminare.

Canone di abbonamento TV e individuazione degli apparecchi soggetti

Canone di abbonamento TV e apparecchi soggetti

La risoluzione esamina un quesito dell’ADUC sulla corretta applicazione del canone di abbonamento televisivo ai sensi dell’articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246. Il tema centrale riguarda se determinati apparecchi tecnologici possano rientrare nella nozione di "apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni" e quindi essere assoggettati al canone.

Quesito posto dall’ADUC

L’associazione chiede chiarimenti sull’obbligo di pagamento del canone in relazione al possesso di una serie di dispositivi, tra cui:

  • computer con o senza collegamento Internet;
  • monitor e modem di varia tipologia;
  • iPod, MP3 player, videocellulare, videocitofono;
  • videocamera digitale e macchina fotografica con display;
  • videoregistratore VHS, riproduttore DVD, decoder.

L’istante ritiene che solo gli apparecchi televisivi in senso stretto siano soggetti al canone.

Inquadramento normativo e natura del canone

L’Agenzia richiama l’articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246, secondo cui chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone.

Vengono richiamati anche gli orientamenti della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite:

  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 284 del 26 giugno 2002 afferma che l’obbligo nasce dalla semplice detenzione dell’apparecchio idoneo alla ricezione, anche se il servizio non è effettivamente fruito;
  • la stessa Corte ribadisce che il canone ha natura di imposta e non di tassa;
  • la sentenza della Cassazione SS.UU. n. 24010 del 20 novembre 2007 conferma che si tratta di una prestazione tributaria fondata sulla legge, non legata a un rapporto contrattuale con Rai né alla concreta fruizione del servizio.

Individuazione degli apparecchi rilevanti

La risoluzione sottolinea che la questione decisiva non è tanto la natura tributaria del canone, già consolidata, quanto l’individuazione degli apparecchi che ne costituiscono il presupposto. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che la scelta legislativa di fondare l’imposizione sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive non è irragionevole e che l’eventuale ricezione tramite mezzi diversi dalla normale televisione non esclude di per sé l’obbligo.

Competenza amministrativa e conclusioni

L’Agenzia afferma però che l’individuazione concreta delle tipologie di apparecchi soggetti al canone esula dalla propria competenza istituzionale e spetta al Ministero delle Comunicazioni. Per questo motivo è stata inviata una richiesta di precisazioni al Ministero con nota n. 67800 del 2007.

In conclusione, la soluzione del quesito relativo a computer, monitor, modem, iPod, MP3, videocellulare, videocitofono, videocamera, macchina fotografica, videoregistratore, riproduttore DVD e decoder dipende dalla previa qualificazione di tali dispositivi come apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive. La risoluzione non fornisce quindi un elenco definitivo degli apparecchi assoggettati, ma rinvia alla competenza del Ministero competente.

Vigilanza applicativa

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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