Risoluzione n. 104 del 20/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 104/E del 20 marzo 2008 chiarisce che i CAF-imprese non possono prestare assistenza fiscale alle imprese soggette a IRES quando ricorre qualunque causa di esclusione dagli studi di settore prevista dall’art. 10 della legge n. 146/1998, senza distinguere tra cause "strutturali" o "contingenti". Il divieto si applica anche ai soggetti ai parametri.
Assistenza fiscale alle imprese escluse dagli studi di settore
Assistenza fiscale alle imprese escluse dagli studi di settore
La Risoluzione n. 104/E del 20 marzo 2008 interviene sull’ambito applicativo dell’art. 34 del d.lgs. n. 241/1997 in materia di assistenza fiscale resa dai CAF-imprese. Il documento chiarisce quali imprese possano essere assistite e, soprattutto, quando l’esclusione dagli studi di settore impedisca l’accesso al servizio.
Quesito posto dall’istante
La società CAF Imprese ha chiesto chiarimenti sul significato del rinvio contenuto nell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997, che esclude dall’assistenza fiscale le imprese soggette a IRES tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni sugli studi di settore, con esclusione delle società cooperative e dei loro consorzi.
Il dubbio riguarda in particolare quali cause di inapplicabilità degli studi di settore debbano rilevare ai fini del divieto di assistenza fiscale, alla luce delle modifiche normative intervenute nel tempo.
Tesi prospettata dal contribuente
L’istante riteneva che, ai fini dell’esclusione dall’assistenza fiscale, dovessero considerarsi solo le ipotesi in cui gli studi di settore non si applicano per effetto dell’ammontare di ricavi o compensi. Non dovrebbero invece rilevare le cause di esclusione legate a situazioni di fatto, contingenti e transitorie, come:
- primo anno di attività;
- ultimo anno di attività;
- periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Secondo il contribuente, attribuire rilievo anche a tali situazioni avrebbe potuto creare incertezza, poiché la causa di esclusione potrebbe emergere dopo che il CAF ha già prestato l’assistenza fiscale.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricorda che:
- l’art. 34 del d.lgs. n. 241/1997 disciplina l’assistenza fiscale ai CAF-imprese;
- l’art. 11 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, stabilisce che i CAF-imprese prestano assistenza fiscale alle imprese associate alle organizzazioni che li hanno costituiti, nonché ai soci di società di persone, ai partecipanti all’impresa familiare e al coniuge partecipante all’azienda coniugale;
- la circolare n. 134/1999 ha chiarito che l’assistenza può essere prestata anche alle società cooperative e ai loro consorzi, se collegati alle associazioni nazionali riconosciute.
Il punto centrale è che i CAF non possono prestare assistenza alle imprese soggette a IRES tenute alla nomina del collegio sindacale e, per quanto qui interessa, a quelle che operano al di fuori dell’area di applicazione degli studi di settore.
Interpretazione del rinvio alle cause di esclusione dagli studi di settore
L’Agenzia qualifica il richiamo dell’art. 34 alle cause di esclusione dagli studi di settore come un rinvio formale o dinamico. Ciò significa che, per individuare quali cause impediscano l’assistenza fiscale, occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell’applicazione del rinvio stesso.
In base alla normativa richiamata e ai chiarimenti già forniti dalla circolare n. 110/E del 1999, le cause di esclusione dagli studi di settore comprendono:
- ricavi o compensi superiori al limite previsto per ciascuno studio e comunque superiori a 7,5 milioni di euro;
- inizio o cessazione dell’attività nel periodo d’imposta, salvo alcune eccezioni previste dalla norma;
- determinazione del reddito con criteri forfetari;
- esercizio dell’attività di vendita a domicilio;
- periodo di non normale svolgimento dell’attività;
- appartenenza a una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello dello studio di settore.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che devono essere escluse dall’assistenza fiscale tutte le imprese per le quali ricorra una qualsiasi delle cause di esclusione dagli studi di settore. Non è consentito distinguere tra cause permanenti e cause temporanee, né attribuire maggiore o minore rilevanza ad alcune rispetto ad altre in assenza di una norma che lo preveda espressamente.
A sostegno di tale conclusione, il documento richiama:
- la relazione illustrativa del decreto legislativo correttivo del d.lgs. n. 241/1997, che parla in modo indistinto di tutte le imprese alle quali non sono applicabili gli studi di settore;
- la circolare n. 134/E del 1999, che rinvia al paragrafo 6.2 della circolare n. 110/E del 1999, dove sono elencate tutte le cause di esclusione allora vigenti.
Ragioni della scelta interpretativa
Secondo la Risoluzione, il contribuente che intende avvalersi dell’assistenza fiscale è in grado di conoscere preventivamente le cause di esclusione, perché esse dipendono:
- da scelte dell’impresa sulle modalità di svolgimento dell’attività;
- da criteri di determinazione del reddito;
- oppure da presupposti verificabili sul periodo precedente, come il volume dei ricavi.
L’Agenzia richiama anche l’esempio dell’impresa al primo anno di attività: se in quel primo anno non può avvalersi dell’assistenza perché esclusa dagli studi, nel secondo anno potrà decidere se usufruirne o meno, in funzione dei ricavi dell’anno precedente e delle eventuali scelte che facciano scattare una causa di esclusione.
Periodo di non normale svolgimento dell’attività
La Risoluzione dedica attenzione anche al periodo di non normale svolgimento dell’attività, citando esempi di tali situazioni:
- attività non ancora iniziata;
- interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa della ristrutturazione dei locali, purché riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
- affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale o della società;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio.
In questi casi, la causa di esclusione deriva da una scelta specifica del contribuente e quindi è comunque preventivamente determinabile.
Liquidazione ordinaria, coatta amministrativa e fallimentare
Ai fini del quesito, l’Agenzia precisa che anche i periodi in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare, costituiscono periodi di non normale svolgimento dell’attività.
Viene esaminata l’osservazione dell’istante secondo cui, se l’assistenza fiscale fosse prestata per il periodo precedente la liquidazione, gli effetti dell’assistenza verrebbero meno sin dall’inizio, con pregiudizio della certezza dei rapporti. Su questo punto l’Agenzia non condivide la preoccupazione, chiarendo che per "periodo che precede l’inizio della liquidazione" si intende il periodo immediatamente antecedente alla messa in liquidazione, ossia quello compreso tra l’inizio dell’esercizio ordinario e l’inizio della liquidazione, disciplinato dall’art. 182, comma 1, del TUIR. Tale periodo è successivo a quello in cui, nel caso prospettato, l’assistenza fiscale era stata prestata.
Estensione ai soggetti sottoposti ai parametri
La Risoluzione osserva infine che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 195 del 31 maggio 1999, i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall’art. 10 della legge n. 146/1998.
Ne deriva che le stesse cause di esclusione dagli studi di settore che impediscono l’assistenza fiscale rilevano anche nei confronti dei soggetti sottoposti ai parametri.
Conclusione
La conclusione operativa del documento è che i CAF-imprese non possono prestare assistenza fiscale alle imprese soggette a IRES per le quali si verifichi una qualsiasi delle cause di esclusione dagli studi di settore previste dall’ordinamento vigente. Il divieto opera in modo generale e non limitato alle sole esclusioni basate sui ricavi o compensi.
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