Risoluzione n. 100 del 18/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la comunicazione sostitutiva del nulla osta al lavoro prevista per specifiche ipotesi di ingresso di lavoratori stranieri comunitari distaccati non è soggetta a imposta di bollo, perché assimilabile a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà esente ai sensi del DPR 445/2000.
Imposta di bollo sulla comunicazione ex art. 27, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998
Imposta di bollo sulla comunicazione ex art. 27, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998
La risoluzione esamina se la comunicazione prevista per l’ingresso di determinati lavoratori stranieri debba essere assoggettata a imposta di bollo. L’Agenzia delle Entrate conclude per l’esenzione, ricostruendo la natura dell’atto e il relativo regime tributario.
Quadro normativo di riferimento
Il quesito riguarda l’articolo 27 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge n. 46/2007, che ha introdotto il comma 1-bis. Tale disposizione stabilisce che, nei casi ivi previsti, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del committente, corredata da una dichiarazione del datore di lavoro, da presentare allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
Contenuto della fattispecie e quesito
Il Ministero dell’Interno evidenzia che la comunicazione sostituisce il precedente iter fondato sulla richiesta del nulla osta da parte del datore di lavoro. I lavoratori, una volta in Italia, devono comunque chiedere il permesso di soggiorno secondo le ordinarie modalità. Il Ministero chiede quindi se la comunicazione di cui all’art. 27, comma 1-bis, sia soggetta a imposta di bollo.
Soluzione prospettata dal Ministero dell’Interno
Il Ministero ritiene che la comunicazione possa essere qualificata come dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, come tale, debba essere esente dall’imposta di bollo.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama in primo luogo l’articolo 3 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, parte I, che assoggetta a bollo, nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio, le istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti alle amministrazioni pubbliche e finalizzati a ottenere un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Ai fini di tale disciplina, vengono considerate rilevanti solo le richieste rivolte alle amministrazioni per ottenere un provvedimento o un rilascio documentale. Restano invece fuori dal campo di applicazione quegli scritti che non hanno natura di istanza diretta all’ottenimento di un provvedimento.
Natura della comunicazione ex art. 27, comma 1-bis
Secondo l’Agenzia, la comunicazione prevista dall’art. 27, comma 1-bis, contiene dati e dichiarazioni relative al committente, all’oggetto dell’appalto, all’azienda comunitaria appaltatrice, ai responsabili dell’appalto e della sicurezza, nonché all’assunzione dei lavoratori stranieri nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi contributivi e previdenziali. Essa, però, non contiene una richiesta di adozione di un provvedimento né di rilascio di un certificato.
Per tale ragione, la comunicazione viene assimilata alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che consentono di dichiarare stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato o di soggetti terzi conosciuti direttamente dal dichiarante.
Esenzione dall’imposta di bollo
L’Agenzia osserva che l’articolo 37, comma 1, del DPR n. 445/2000 prevede espressamente l’esenzione dall’imposta di bollo per tali dichiarazioni sostitutive. Di conseguenza, lo stesso regime si applica anche alla comunicazione oggetto dell’interpello, che viene dunque considerata esente da bollo.
Conclusione
La risoluzione afferma che la comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 non è soggetta all’imposta di bollo, in quanto assimilabile a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà esente ai sensi dell’articolo 37 del DPR n. 445/2000.
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