Risoluzione n. 107 del 20/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, ai fini IRAP, sono deducibili i costi del personale direttamente impiegato nella ricerca e sviluppo, inclusi in alcuni casi gli addetti all’assistenza sanitaria strettamente funzionale alla ricerca, ma non il personale di funzioni amministrative o l’assistenza non collegata ai progetti di ricerca.
Deducibilità IRAP dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo
Deducibilità IRAP dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo
La risoluzione n. 107/E del 20 marzo 2008 esamina l’applicazione dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997 alla Fondazione ALFA, I.R.C.C.S. che svolge attività sia di ricerca scientifica e biomedica sia di assistenza sanitaria. Il documento precisa l’ambito della deduzione IRAP per i costi del personale impiegato nelle attività di ricerca e nei settori sanitari connessi.
Quesito presentato dalla Fondazione
La Fondazione ALFA chiede chiarimenti sulla deducibilità, ai fini IRAP, delle spese sostenute per il personale utilizzato nella propria attività mista. L’istituto è articolato in un settore clinico-assistenziale, con sei unità operative di degenza, e in nove laboratori di ricerca clinica e/o sperimentale, ciascuno dedicato a un distinto filone di ricerca.
Tesi sostenuta dall’istante
La Fondazione ritiene di poter ridurre la base imponibile IRAP deducendo il 100% delle spese relative a tutto il personale utilizzato, indipendentemente dal ruolo concreto svolto e dalla natura del rapporto contrattuale. A sostegno di tale impostazione richiama:
- il parere del Consiglio di Stato n. 1541 del 25 settembre 2002, che evidenzierebbe l’inscindibilità tra attività di cura e ricerca biomedica;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 338/94, che sottolineerebbe la strumentalità dell’assistenza sanitaria rispetto alla ricerca.
Secondo l’istante, tale impostazione renderebbe impossibile distinguere tra personale di ricerca e personale di assistenza, includendo nell’agevolazione non solo i ricercatori, ma anche il personale ausiliario e quello impiegato promiscuamente o esclusivamente nell’assistenza sanitaria.
Quadro normativo richiamato
L’articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5, del D.Lgs. n. 446/1997 consente la deduzione dei costi relativi al personale addetto alla ricerca e sviluppo, a condizione che l’effettività dei costi sia attestata dal Presidente del Collegio Sindacale o da un professionista abilitato.
Orientamento dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia richiama la circolare 5 aprile 2005, n. 13, che ha chiarito come l’agevolazione si applichi:
- al personale addetto alla ricerca di base, intesa come attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche prive di una specifica finalità ma utili genericamente all’impresa;
- al personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo, quando le attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto.
La ratio della norma è quella di agevolare il settore della ricerca, senza distinguere in base alla tipologia del rapporto di lavoro del personale interessato. Viene inoltre richiamata la risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2006.
Criterio della diretta imputazione alla ricerca e sviluppo
La deduzione spetta solo se i costi si riferiscono a personale direttamente impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, come precisato dalla risoluzione n. 82/E del 16 giugno 2006. In ambito sanitario, tuttavia, la ricerca non si limita alle attività di laboratorio, diagnosi e terapia, ma comprende anche attività di studio per l’elaborazione e la verifica di protocolli di diagnosi e cura, necessarie alla diffusione applicativa della ricerca stessa, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale n. 338/94.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, la cura e l’assistenza prestate dal personale sanitario possono essere considerate strettamente collegate alla ricerca solo se costituiscono il presupposto per verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti.
La deduzione è quindi ammessa solo per:
- il personale addetto all’assistenza sanitaria;
- il personale ausiliario;
- purché operi in settori medici nei quali viene svolta attività di ricerca;
- e purché sia incaricato di mansioni con specifica utilità per l’attività di ricerca.
Resta escluso il personale impiegato in assistenza ospedaliera generica o in settori medici nei quali non si svolge attività di ricerca, anche se specialistici. A titolo esemplificativo, sono escluse le prestazioni di laboratorio rese a pazienti non ricoverati presso la struttura quando non riferibili a un’attività di ricerca.
Ulteriori esclusioni
La risoluzione precisa che non rientra nell’agevolazione il personale impiegato in mansioni relative a funzioni aziendali, come quelle amministrative o finanziarie, quando tali attività non siano in alcun modo riconducibili alla ricerca o all’assistenza sanitaria.
Conclusione operativa
L’amministrazione finanziaria conferma un’interpretazione restrittiva della deduzione IRAP: il beneficio non si estende a tutto il personale della struttura, ma solo a quello direttamente impiegato nella ricerca e, in via collegata, al personale sanitario e ausiliario operante nei settori medici oggetto di ricerca, purché le mansioni svolte siano specificamente utili all’attività di ricerca. Il documento chiude richiamando che la risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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