Risoluzione n. 105 del 20/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione nega l’agevolazione fiscale prevista dalla legge n. 296/2006 per un conferimento di azienda tra ALFA Srl e BETA Spa, pur riconoscendo operatività, forma societaria e tempistica corrette. Il motivo ostativo è la carenza del requisito di indipendenza, poiché le due società risultano sostanzialmente riconducibili ai medesimi soci e a una direzione unitaria.
Incentivi fiscali per aggregazioni aziendali: diniego per mancanza di indipendenza
Incentivi fiscali per operazioni di aggregazione aziendale
La risoluzione esamina un interpello relativo all’applicazione dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 1, commi 242-249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento a un conferimento di azienda ai sensi dell’articolo 176 del TUIR. L’istanza riguarda il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti dalla società conferitaria, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro.
Fatti rappresentati e operazione prospettata
Le società coinvolte sono ALFA Srl e BETA Spa, entrambe attive principalmente nello stoccaggio e distribuzione di prodotti alimentari e per la pulizia della casa e della persona. L’operazione programmata consiste nel conferimento del ramo d’azienda relativo all’attività di distribuzione da parte di entrambe le società in una nuova società a responsabilità limitata.
L’obiettivo dichiarato è la creazione di un unico polo di distribuzione e stoccaggio nel nord dell’area geografica indicata nel testo, con conseguenti economie di scala e sinergie gestionali derivanti da una conduzione unitaria.
Struttura partecipativa delle società
La risoluzione riporta in modo analitico la compagine sociale delle due società, evidenziando una forte sovrapposizione tra i soci di ALFA Srl e quelli di BETA Spa. In particolare:
- ALFA Srl è partecipata da diversi soggetti, tra cui A Srl, B Srl, C Srl, D Srl, E Srl, F Snc, G Sas, H Srl, I Srl e L Srl;
- BETA Spa è partecipata in larga parte dagli stessi soggetti, oltre che da altri soci.
La presenza di partecipazioni in comune costituisce un elemento centrale nella valutazione dell’indipendenza richiesta dalla norma agevolativa.
Posizione del contribuente
Gli istanti sostengono di possedere i requisiti richiesti dalla normativa agevolativa, in particolare:
- operatività sostanziale da almeno due anni;
- indipendenza tra le società partecipanti;
- realizzazione dell’operazione mediante conferimento di azienda a favore di una società di nuova costituzione.
Essi affermano, inoltre, di aver presentato istanza di interpello preventivo ai sensi dell’articolo 1, comma 246, della legge n. 296/2006, proprio per ottenere conferma della spettanza del beneficio.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia delle entrate ricorda che la disciplina agevolativa introduce un riconoscimento fiscale gratuito, entro il limite di 5 milioni di euro complessivi, del disavanzo da concambio nelle fusioni e scissioni e del maggior valore iscritto dalla conferitaria nei conferimenti di azienda effettuati ai sensi dell’articolo 176 del TUIR.
La norma deroga al principio di neutralità fiscale previsto dagli articoli 172, 173 e 176 del D.P.R. n. 917/1986, con la finalità di favorire i processi di aggregazione aziendale e la crescita dimensionale delle imprese.
Requisiti per l’agevolazione
L’Agenzia sintetizza i requisiti necessari per accedere al beneficio:
- requisito soggettivo: il soggetto risultante deve essere una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa o di mutua assicurazione residente in Italia;
- requisito oggettivo: l’operazione deve realizzarsi mediante fusione, scissione o conferimento d’azienda ex articolo 176 TUIR;
- requisito temporale: le operazioni devono avvenire negli anni 2007 e 2008;
- requisito di operatività: le imprese coinvolte devono essere operative da almeno due anni, cioè aver svolto un’effettiva attività commerciale nel biennio antecedente l’efficacia giuridica dell’operazione;
- requisito di indipendenza: le società non devono appartenere allo stesso gruppo, non devono avere rapporti di partecipazione tra loro e non devono essere controllate, nemmeno indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 c.c.;
- requisito dell’anzianità delle condizioni: le imprese devono trovarsi, o essersi trovate ininterrottamente nei due anni precedenti, nelle condizioni richieste per il riconoscimento fiscale.
La risoluzione richiama inoltre la circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, che consente di considerare operative anche operazioni di più conferimenti d’azienda verso una società di nuova costituzione, purché effettuate da società indipendenti e operative da almeno due anni.
Valutazione dell’Agenzia sui requisiti
L’Agenzia riconosce che:
- la conferitaria di nuova costituzione, essendo una Srl, soddisfa il requisito soggettivo;
- il conferimento di azienda ex articolo 176 TUIR soddisfa il requisito oggettivo;
- l’operazione, presumibilmente realizzata nel 2008, soddisfa il requisito temporale;
- sulla base dei bilanci 2005 e 2006, del modello UNICO 2006 e del prospetto di operatività UNICO 2007, le società risultano operative nei due anni precedenti.
Tuttavia, la conclusione è negativa sul requisito dell’indipendenza.
Motivo del diniego: assenza di indipendenza
Secondo l’Agenzia, la fattispecie non rispetta il requisito di indipendenza richiesto dal comma 244 della legge n. 296/2006. La disciplina agevolativa è infatti destinata a favorire aggregazioni tra soggetti autonomi e non mere riorganizzazioni interne a gruppi o tra imprese non effettivamente indipendenti.
Nel caso concreto, l’Agenzia rileva che:
- i medesimi soci detengono l’86,58% di ALFA Srl;
- gli stessi soggetti detengono il 61,61% di BETA Spa;
- la gestione delle due società risulta sostanzialmente accentrata in capo ai medesimi soggetti;
- il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di ALFA Srl è anche vicepresidente di BETA Spa.
Tali elementi sono ritenuti idonei a dimostrare una direzione unitaria e una sostanziale riconducibilità delle due società ai medesimi soggetti, in contrasto con la finalità della norma.
Conclusione
L’Agenzia delle entrate non concorda con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente e stabilisce che, nella fattispecie descritta, non possono essere applicati i benefici fiscali previsti dai commi 242-249 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006.
La risoluzione precisa infine che le Direzioni Regionali dovranno vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme.
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