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Sentenza

Sentenza del 08/03/2019 n. 6829 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001. L'accertamento riguardava la cessione di un ramo d'azienda relativo a uno stabilimento balneare con bar, formalizzata per Lire 83.280.000, rispetto alla quale la società non aveva dichiarato la plusvalenza nel Modello Unico 2002. L'Ufficio aveva determinato una plusvalenza imponibile considerando il corrispettivo di cessione e contestando la mancata prova dei costi residui non ammortizzati e delle perdite pregresse deducibili. La CTR aveva ritenuto sufficiente il libro giornale e aveva posto sull'Ufficio l'onere di dimostrare l'inesistenza o l'erroneità delle perdite dichiarate. L'Agenzia ha dedotto la violazione delle norme sull'accertamento e sull'onere della prova, nonché l'insufficiente motivazione della sentenza, evidenziando anche la mancata risposta della contribuente alla richiesta di chiarimenti e documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati e strettamente connessi. Ha stabilito che, per determinare la plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda, occorre sottrarre dal corrispettivo il costo fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti non ancora ammortizzato. La prova di tali costi grava sul contribuente e deve essere fornita con documentazione idonea, tra cui, in particolare, il registro dei beni ammortizzabili; il solo libro giornale non è sufficiente. La Corte ha inoltre ritenuto che il contribuente che intenda far valere perdite pregresse o componenti negative debba dimostrarne l'effettiva esistenza, il mancato utilizzo e la corretta imputazione, soprattutto quando non abbia risposto all'invito dell'Ufficio a fornire chiarimenti e documenti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    La mancata risposta all'invito dell'Ufficio può comportare conseguenze probatorie sfavorevoli al contribuente.

    Il contribuente destinatario di una richiesta di chiarimenti, documenti o scritture contabili deve collaborare. L'omessa risposta consente all'Amministrazione di utilizzare presunzioni e rende più gravoso per il contribuente dimostrare successivamente l'esistenza di costi, perdite o altri elementi deducibili.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 16

    Il registro dei beni ammortizzabili è una scrittura contabile fiscale idonea a documentare il costo storico, gli ammortamenti effettuati e il valore residuo dei beni strumentali ceduti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54

    La plusvalenza derivante dalla cessione di beni relativi all'impresa si determina confrontando il corrispettivo conseguito con il costo fiscalmente riconosciuto, al netto degli ammortamenti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 75

    I costi e le quote di ammortamento devono essere correttamente imputati e documentati secondo le regole fiscali; in mancanza dei presupposti documentali, la deduzione dal reddito d'impresa può essere negata.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 8, comma 2

    La deduzione e l'imputazione delle perdite delle società di persone ai soci sono soggette ai limiti e alle condizioni previste dalla norma, inclusi i limiti riferiti alla partecipazione del socio accomandante.

  • Codice civile, art. 2214

    Il libro giornale documenta cronologicamente le operazioni dell'impresa, ma non sostituisce necessariamente le scritture fiscali specificamente richieste per provare il costo non ammortizzato dei beni ceduti.

Massime di principio

  • In caso di cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda, la plusvalenza non coincide automaticamente con il prezzo di vendita: il contribuente deve provare i costi fiscalmente riconosciuti e non ancora ammortizzati da sottrarre al corrispettivo.
  • Il solo libro giornale può non essere sufficiente a dimostrare il valore residuo dei beni strumentali; è preferibile produrre il registro dei beni ammortizzabili, le fatture di acquisto, i piani di ammortamento e ogni altra scrittura contabile coerente.
  • Chi intende dedurre perdite pregresse o componenti negative deve dimostrarne l'esistenza, il mancato utilizzo negli esercizi precedenti e la corretta imputazione fiscale. Non basta dichiarare che tali perdite non sono state già compensate.
  • La mancata risposta a una richiesta documentale dell'Amministrazione finanziaria può rafforzare le presunzioni dell'Ufficio e limitare la possibilità di utilizzare successivamente documenti o deduzioni non prodotti in fase amministrativa.
  • Quando la società non dichiara una plusvalenza o la indica in misura diversa da quella risultante dall'atto di cessione, spetta al contribuente fornire una spiegazione documentata della differenza.
  • In sede di rinvio, il giudice deve esaminare concretamente la documentazione sui costi non ammortizzati, sulle perdite e sulla corretta determinazione della plusvalenza, senza ritenere automaticamente sufficiente una singola scrittura contabile.

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