Sentenza n. 5434/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno avanzata dal richiedente in data 10.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Napoli sull’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro presentata il 10 giugno 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva presentato il 10 giugno 2025 istanza per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione di Napoli. Non avendo la Questura definito il procedimento, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Dopo la costituzione dell’Amministrazione, la Questura ha depositato una memoria e documenti, tardivi rispetto ai termini processuali, comunicando che il 21 settembre 2026 aveva concluso il procedimento respingendo l’istanza. Il ricorrente si è opposto all’ammissione del deposito tardivo e, in subordine, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la condanna dell’Amministrazione alle spese, dato che il procedimento era stato definito dopo l’instaurazione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha ammesso il deposito tardivo della memoria e dei documenti dell’Amministrazione, perché il provvedimento conclusivo era stato adottato il 21 settembre 2026, dopo la scadenza dei termini di deposito, e non avrebbe quindi potuto essere prodotto tempestivamente. Ha dichiarato cessata la materia del contendere, anziché il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse: nell’azione contro il silenzio l’interesse sostanziale è ottenere un provvedimento, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole, e il diniego sopravvenuto ha soddisfatto tale interesse. Ha ammesso definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando al difensore 800 euro, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA, con pagamento a carico dello Stato. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Il giudice dispone l’oscuramento delle generalità del ricorrente quando ricorrono i presupposti di tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Gli articoli sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’interesse sostanziale del ricorrente consiste nell’ottenere dall’amministrazione un provvedimento conclusivo, a prescindere dal suo contenuto; l’adozione sopravvenuta di un provvedimento, anche di diniego, soddisfa tale interesse e comporta la cessazione della materia del contendere.
- Il deposito tardivo di un provvedimento sopravvenuto può essere autorizzato quando il provvedimento è stato adottato dopo la scadenza dei termini processuali e, per tale ragione, non era possibile produrlo tempestivamente.
Come è indicizzato
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