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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22610/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90 aggravati dall'art. 416‑bis, comma 1 c.p.; il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti dal GIP e confermati dal Tribunale del riesame, sostenendo in particolare: 1) errore di identificazione di Piacente con il soggetto denominato "Barbapapà" nella conversazione intercettata, mentre i collaboratori lo indicavano con il soprannome "o cacaglio"; 2) eccessiva valorizzazione di una frase di Alfiero Rita usata dal Tribunale per ritenere rapporti stabili di fornitura, mentre altri elementi dimostrerebbero mancanza di fiducia e relazioni stabili; 3) carenza di motivazione circa l'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, non essendo emerso che Piacente vendesse stupefacente per conto del clan Mascitelli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni del Tribunale del riesame (vietato rivedere i fatti e il 'peso' degli indizi; possibile controllo solo sulla congruità e logica della motivazione). Ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenesse una motivazione adeguata: il Tribunale ha esaminato e valutato le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori, ha spiegato la rilevanza dell'episodio richiamato e ha dato elementi convergenti per identificare Piacente come referente del clan e per ritenere la sussistenza dei gravi indizi. Le censure del ricorrente sono state valutate come alternative interpretazioni non idonee a integrare un vizio di motivazione 'prima facie'. Perciò il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.p.r. 309/90

    Norma contestata per il reato di traffico/condotte connesse alle sostanze stupefacenti; indicata come capo d'imputazione alla base della misura cautelare

  • art. 74 d.p.r. 309/90

    Norma contestata (circostanza aggravante o ulteriore figura di reato connessa allo spaccio) indicata nei capi d'imputazione

  • art. 416‑bis, comma 1 c.p.

    Aggravante per mafia/associazione di tipo mafioso; la Corte ricorda che per integrare la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è rilevante la costante disponibilità a fornire la sostanza e la coscienza/volontà di far parte dell'associazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Presupposto cautelare richiamato dalla Corte: la valutazione dei 'gravi indizi di colpevolezza' quale fondamento dell'adozione della misura cautelare

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione ai sensi di tale disposizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in tema di misure cautelari personali, non procede a una rivalutazione del materiale probatorio; può sindacare solo la congruità logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, non il merito delle valutazioni fattuali.
  • Per far decadere una misura cautelare per carenza di gravi indizi è necessario evidenziare vizi della motivazione tali da risultare 'prima facie' illogici, contraddittori o giuridicamente erronei; mere alternative interpretazioni dei medesimi fatti non bastano.
  • La convergenza tra intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia può legittimamente fondare la sussistenza di gravi indizi, anche quando i soprannomi o le modalità di identificazione non sono perfettamente coincidenti, purché il tribunale spieghi le ragioni che consentono l'identificazione.
  • Frasi isolate o eventi episodici (es. ritardi nella consegna) non escludono automaticamente rapporti stabili di fornitura se, nel complesso, emergono elementi tali da ricondurre il soggetto a un ruolo continuativo nell'organizzazione; la valutazione complessiva spetta al giudice di merito.
  • Chi impugna una misura cautelare rischia l'imposizione di spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) in caso di ricorso inammissibile: utile valutare attentamente la fondatezza dell'appello prima di proporlo.

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