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Sentenza

Sentenza n. 3855/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.

Giustizia amministrativa202511600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione e di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento necessario a formalizzare la domanda di visto per motivi di studio e sulla conseguente lavorazione della domanda. La pretesa è fondata sull’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere e sull’inerzia protratta oltre il termine ragionevole. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che i presupposti dell’azione avverso il silenzio siano l’obbligo di provvedere e l’inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. La fissazione dell’appuntamento presso l’ambasciata, pur costituendo una fase preliminare alla formalizzazione della domanda di visto, rientra nel procedimento amministrativo e non può essere sottratta al sindacato giurisdizionale, poiché ciò determinerebbe un arresto procedimentale non giustiziabile e vanificherebbe la disciplina dei termini. Il giudice ha richiamato l’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, che prevede di norma la fissazione dell’appuntamento entro due settimane, attribuendo a tale disposizione rilevanza sistematica anche se non immediatamente precettiva e benché il visto nazionale sia sottratto alla disciplina del Codice Visti. In via analogica, ha ritenuto congruo fare riferimento al termine di quindici giorni per la fissazione dell’appuntamento, decorrente dalla diffida dell’interessato, considerata anche la particolare rilevanza temporale dei visti per studio rispetto all’anno accademico. Ha quindi ordinato all’Ambasciata d’Italia a Islamabad di convocare tempestivamente il ricorrente entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina di un commissario ad acta è stata riservata a un separato provvedimento in caso di ulteriore inerzia. Le spese di lite sono state compensate, mentre l’amministrazione è stata condannata alla restituzione del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è accolto quando sussistono un obbligo di provvedere e un’inerzia oltre il termine procedimentale.

  • art. 9, par. 2, regolamento (CE) n. 810/2009

    “l’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento”

    La disposizione, pur non essendo ritenuta immediatamente precettiva e pur riferendosi ai visti disciplinati dal Codice Visti, è utilizzata quale parametro sistematico e analogico per individuare un termine breve e ragionevole per la fissazione dell’appuntamento.

  • art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Il termine finale per la decisione sulla domanda formale di visto è individuato in novanta giorni dalla presentazione della domanda; tale termine presuppone la formalizzazione dell’istanza e non esclude un termine più breve per la convocazione preliminare.

  • art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. 115/2002

    Impone all’amministrazione soccombente la restituzione del contributo unificato eventualmente versato dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • La fissazione dell’appuntamento necessario a formalizzare una domanda di visto costituisce fase del procedimento amministrativo e, in quanto tale, è soggetta al sindacato del giudice amministrativo; l’amministrazione non può sottrarre tale fase preliminare a ogni tutela giurisdizionale determinando un arresto procedimentale di fatto.
  • La richiesta di fissazione dell’appuntamento per la presentazione di una domanda di visto è un’istanza idonea a far sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di provvedere, anche prima della formalizzazione della domanda di visto.
  • Per la fissazione dell’appuntamento consolare deve essere rispettato un termine ragionevole e significativamente più breve rispetto al termine previsto per la decisione sulla domanda formalmente presentata; in via analogica e sistematica, il termine di quindici giorni previsto dal Codice Visti può fungere da parametro, anche per i visti nazionali non direttamente soggetti a tale codice.
  • L’azione avverso il silenzio può essere accolta quando l’amministrazione rimane inerte sulla richiesta di convocazione del richiedente, con ordine giudiziale di procedere alla convocazione entro un termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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