Sentenza del 27/12/2018 n. 33404 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, ai fini IRPEF per l'anno 2000, maggiori redditi non dichiarati per circa 240 milioni di lire, ritenendo che il ricorrente avesse beneficiato di somme provenienti da procedure concorsuali da lui gestite come giudice delegato. Le somme erano state utilizzate, tra l'altro, per ristrutturare un immobile di Firenze e acquistare una quota di terreno a Forte dei Marmi. Il contribuente ha impugnato l'accertamento sostenendo, con quattro motivi, l'insufficiente motivazione dell'avviso, l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, l'errata applicazione dell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e vizi della motivazione della sentenza della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente per violazione del principio di autosufficienza e perché diretti a contestare la ricostruzione dei fatti anziché un effettivo errore di diritto. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: l'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 consente di imputare al contribuente redditi formalmente riferiti ad altri soggetti quando risulti, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne sia l'effettivo titolare; tale disciplina riguarda sia l'interposizione fittizia sia quella reale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava specifici fatti storici controversi e decisivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
La censura relativa alla mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso non è stata esaminata nel merito perché il ricorrente non aveva dimostrato di averla già proposta nei precedenti gradi di giudizio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3
L'accertamento del maggior reddito può fondarsi su elementi presuntivi; la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per adeguatezza e logicità della motivazione o per violazione dei principi sulle presunzioni.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse adeguatamente valutato il complesso degli elementi acquisiti, inclusi gli atti dell'indagine penale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, commi 1 e 3
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.
La norma si applica a ogni interposizione, sia fittizia sia reale, quando un soggetto risulti il beneficiario effettivo del reddito formalmente attribuito ad altri. Non è necessario limitare l'applicazione ai soli negozi simulati o dimostrare uno specifico accordo trilaterale, purché l'effettiva titolarità economica emerga da presunzioni qualificate.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione, nel testo applicabile ratione temporis, deve riguardare un fatto storico controverso e decisivo, non mere questioni giuridiche o argomentazioni generiche. La mancata indicazione di tale fatto rende la censura inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 378
Riguarda il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione; nel caso concreto il ricorrente aveva depositato memoria, senza che ciò modificasse l'esito del giudizio.
Massime di principio
- L'amministrazione finanziaria può utilizzare, per l'accertamento tributario, elementi acquisiti in un procedimento penale, quali testimonianze, documentazione, movimentazioni bancarie e perizie, purché siano valutati complessivamente e conducano a presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Il giudice tributario può imputare un reddito a chi ne risulta il beneficiario effettivo anche quando formalmente il reddito o il bene sia intestato o pagato a terzi; l'interposizione rilevante ai fini fiscali può essere sia fittizia sia reale.
- In cassazione non è sufficiente contestare la valutazione degli elementi di fatto compiuta dal giudice di merito qualificandola come violazione di legge: occorre indicare uno specifico errore nell'interpretazione o nell'applicazione della norma.
- Le questioni non sollevate chiaramente nei precedenti gradi di giudizio, o non riprodotte nel ricorso in modo autosufficiente, possono essere dichiarate inammissibili in cassazione.
- Una censura per vizio di motivazione deve individuare precisamente il fatto storico controverso e decisivo che sarebbe stato omesso o travisato; contestazioni generiche sulla motivazione non sono sufficienti.
- Quando il giudice di merito esamina in modo analitico e logicamente coerente il quadro indiziario, la sua valutazione è normalmente difficilmente sindacabile in cassazione.
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