Cassazione Penale, Sentenza n. 413/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di violazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998; ricorso con due motivi: (1) dedotta abrogazione dell'art. 10-bis per effetto diretto della legge 28 aprile 2014, n. 67; (2) censura per inosservanza del combinato disposto degli artt. 34, comma 3, d.lgs. n. 274/2000 e 10-bis d.lgs. n. 286/1998, per avere il Giudice di pace escluso in via astratta e senza valutazione concreta l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274/2000.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Primo motivo: dichiarato inammissibile e manifestamente infondato (la contravvenzione di cui all'art. 10-bis non è stata abrogata direttamente dalla legge 67/2014, che ha solo conferito delega per la depenalizzazione). Secondo motivo: accolto perché la motivazione del Giudice di pace, nel rigettare l'applicazione dell'art. 34 per la particolare tenuità, non è congrua; la Corte ha annullato la sentenza nella parte relativa alla causa di non punibilità e ha rinviato al Giudice di pace di Acqui Terme, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sulla applicabilità dell'art. 34. La condanna per l'art. 10-bis non è stata automaticamente annullata: la questione della non punibilità dovrà essere valutata nuovamente dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998
La contravvenzione che punisce l'ingresso e il soggiorno illegale nello Stato resta operativa: non è stata abrogata per effetto diretto dalla legge n. 67/2014, la quale ha solo attribuito al Governo una delega per la eventuale depenalizzazione; fino all'emanazione dei decreti delegati la fattispecie rimane penale.
legge 28 aprile 2014, n. 67
Atto che ha conferito delega al Governo per la depenalizzazione di alcune fattispecie; non produce effetto abrogativo diretto dell'art. 10-bis senza i decreti delegati.
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la norma si applica ai reati indicati nell'allegato 4 del decreto e può valere anche per la contravvenzione di cui all'art. 10-bis quando sussistono le condizioni di marginalità e tenuità del fatto; l'applicabilità va valutata concretamente dal giudice.
Corte Costituzionale, sent. n. 250 del 2010
Rilevato che, con riferimento alle ipotesi a carattere marginale, l'attribuzione della competenza al giudice di pace rende operativo l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. n. 274/2000), dunque la tenuità può sottrarre dalla pena le irregolarità di minore rilievo.
Cass. Sez. 1, n. 44977 del 19/09/2014
Giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l'art. 10-bis non si considera abrogato direttamente dalla legge n. 67/2014 in assenza di decreti delegati.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del processo con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- La mera esistenza di una legge che delega al Governo la depenalizzazione non determina l'abrogazione automatica della norma penale: occorre verificare l'emanazione degli eventuali decreti delegati.
- L'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. n. 274/2000) alle contravvenzioni deve essere valutata concretamente dal giudice e non può essere esclusa in via meramente astratta; la motivazione del rigetto deve essere congrua e specifica.
- Quando la competenza è del giudice di pace, tale scelta rende più agevole l'applicazione dell'istituto della tenuità per le ipotesi marginali, ma resta necessario un esame caso per caso della marginalità e degli elementi concreti della condotta.
- Se il giudice di merito non si pronuncia adeguatamente sulla possibile causa di non punibilità per particolare tenuità, la sentenza può essere annullata con rinvio per nuovo esame.
- La difesa deve articolare e documentare la richiesta di applicazione dell'art. 34 (elementi oggettivi e soggettivi della marginalità) e il pubblico ministero o il giudice possono sollevare rilievi se la motivazione è insufficiente.
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