Parere n. 1066/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. -OMISSIS- contro il Ministero della giustizia per l'annullamento del decreto n. 00993/2019/cs, con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento dell'interdipendenza da causa di servizio dell'infermità “Poliarterite nodosa cutanea” con l'affezione “Trauma contusivo con piccola FLC 3^ distale gamba sx”, già riconosciuta dipendente da fatti di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale n. 00993/2019/cs, recante il diniego del riconoscimento dell’interdipendenza da causa di servizio tra la poliarterite nodosa cutanea e un pregresso trauma contusivo alla gamba sinistra già riconosciuto dipendente da fatti di servizio.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto con cui il Ministero della giustizia ha respinto l’istanza di riconoscimento dell’interdipendenza da causa di servizio della poliarterite nodosa cutanea rispetto al trauma contusivo con piccola ferita lacero-contusa al terzo distale della gamba sinistra, già riconosciuto dipendente da fatti di servizio. Ha dedotto l’erroneità delle valutazioni della Commissione medica ospedaliera e del Comitato di verifica per le cause di servizio, sostenendo la sussistenza di un nesso eziopatogenetico desumibile dalla successione temporale degli eventi e dalla comune localizzazione anatomica. Ha inoltre lamentato l’insufficienza della motivazione tecnico-scientifica e il travisamento dei fatti clinici. Il Ministero ha sostenuto la legittimità del diniego, fondato sia sulla mancanza di correlazione eziopatogenetica sia sulla tardività dell’istanza, presentata oltre il termine semestrale decorrente dalla conoscibilità della patologia.
Il parere
La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il provvedimento impugnato era fondato su due autonome rationes decidendi: il difetto del nesso eziopatogenetico tra il trauma e la successiva poliarterite nodosa cutanea e la tardività dell’istanza amministrativa. La seconda ragione, non censurata dal ricorrente, era autonomamente idonea a sorreggere il diniego. Il termine semestrale previsto dall’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001 è perentorio e decorre dalla conoscibilità oggettiva dell’infermità; nel caso concreto la conoscibilità era stata fissata al 30 settembre 2006, mentre l’istanza era stata presentata il 31 marzo 2008, dopo diciotto mesi. L’omessa impugnazione di tale autonoma motivazione ha determinato l’intangibilità del relativo capo e il difetto di interesse all’esame delle altre censure. In via ulteriore, la Sezione ha rilevato che il ricorso sarebbe stato comunque infondato: le valutazioni del Comitato di verifica, espressione di discrezionalità tecnica, non risultavano manifestamente irragionevoli né affette da travisamento; l’istruttoria era completa e la motivazione per relationem al parere del Comitato era legittima. Il ricorrente, inoltre, non aveva fornito elementi medico-scientifici idonei a dimostrare una causa o concausa efficiente e determinante di servizio.
Osservazioni
Tardività dell’istanza amministrativa
Il termine semestrale previsto dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 ha natura perentoria ed è previsto a pena di decadenza. Decorso dalla data di conoscibilità della patologia, individuata nel 30 settembre 2006, il termine era già scaduto quando l’istanza fu presentata il 31 marzo 2008.
Omessa censura di un’autonoma ratio decidendi
Il ricorrente ha contestato soltanto la valutazione tecnico-scientifica sulla mancata correlazione tra le infermità, senza impugnare la motivazione relativa alla tardività. In presenza di un atto plurimotivato, la mancata contestazione di una ragione autonoma, sufficiente a sorreggere l’atto, determina l’inammissibilità delle ulteriori doglianze per difetto di interesse.
Valutazione tecnico-scientifica del Comitato di verifica
Il Comitato ha escluso, sulla base dei verbali delle Commissioni mediche e della documentazione sanitaria, il nesso eziopatogenetico tra il trauma del 2005 e la poliarterite nodosa cutanea. Tale valutazione tecnica è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, vizi non riscontrati nel caso concreto.
Onere probatorio del ricorrente
Il ricorrente non ha allegato elementi di servizio eccezionali o specificamente stressogeni né prodotto valutazioni medico-scientifiche idonee a collegare la patologia al trauma. La documentazione sanitaria descriveva la malattia, ma non ne dimostrava l’origine eziologica lavorativa.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001
termine semestrale per la presentazione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
Il termine è perentorio e previsto a pena di decadenza; decorre dal momento in cui l’infermità diviene oggettivamente percepibile e conoscibile, anche attraverso specifiche diagnosi mediche.
d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834
La poliarterite nodosa cutanea era stata ascritta dalla Commissione medica ospedaliera alla tabella B, senza che ciò determinasse il riconoscimento dell’interdipendenza da causa di servizio.
d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggetto del parere reso dalla Sezione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto in caso di diffusione del parere.
art. 2-septies, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il termine semestrale previsto dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 per la presentazione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è perentorio e decorre dalla conoscibilità oggettiva dell’infermità, desumibile anche da una diagnosi medica specifica.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a fondarlo, la mancata censura di una sola di esse rende intangibile tale ragione e determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, delle doglianze rivolte contro le altre motivazioni.
- Le valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- La motivazione per relationem al parere del Comitato di verifica è legittima quando l’istruttoria amministrativa abbia acquisito e valutato i pertinenti verbali sanitari, la documentazione medica e gli ulteriori elementi informativi.
- Il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio richiede la prova di una causa o concausa efficiente e determinante riconducibile al servizio; la mera successione temporale degli eventi e la comune localizzazione anatomica non sono sufficienti.
Diniego del riconoscimento dell’interdipendenza da causa di servizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un assistente capo coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria contro il Ministero della giustizia. Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 00993/2019/cs, con il quale era stata respinta l’istanza di riconoscimento dell’interdipendenza da causa di servizio tra una poliarterite nodosa cutanea e un trauma contusivo alla gamba sinistra già riconosciuto dipendente da fatti di servizio.
Fatti e procedimento amministrativo
Il trauma alla gamba sinistra, verificatosi il 25 agosto 2005, era stato riconosciuto dipendente da causa di servizio dalla Commissione medica ospedaliera di Milano il 27 agosto 2005. La poliarterite nodosa cutanea era stata diagnosticata il 30 settembre 2006 presso il Policlinico di Napoli. Il ricorrente aveva presentato l’istanza di riconoscimento dell’interdipendenza il 31 marzo 2008.
La Commissione medica ospedaliera di Milano, con verbale del 10 novembre 2011, aveva ascritto la patologia alla tabella B annessa al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ma aveva escluso il rapporto di interdipendenza con il trauma pregresso. Dopo un supplemento di accertamento, la Seconda commissione medica ospedaliera di Milano, con verbale del 18 dicembre 2018, aveva confermato sia la data di conoscibilità della patologia sia l’assenza di un legame eziologico.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere reso nell’adunanza n. 1745 del 13 marzo 2019, aveva escluso la correlazione eziopatogenetica tra la poliarterite e il trauma del 2005. Sulla base di tale parere il Ministero della giustizia aveva adottato il decreto di diniego.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha sostenuto che la successione temporale degli eventi e l’identità della sede anatomica dimostrassero l’interdipendenza tra le due infermità. Ha inoltre contestato il carattere apodittico della valutazione del Comitato di verifica, lamentando l’assenza di un adeguato supporto medico-scientifico e il travisamento dei fatti clinici.
Il Ministero ha difeso il provvedimento, richiamando la natura vincolante del parere del Comitato e l’assenza di elementi medico-scientifici contrari. Ha evidenziato che la poliarterite nodosa cutanea è patologia di natura autoimmune o costituzionale, non riconducibile al trauma, e che non erano stati allegati fattori di servizio eccezionali o specificamente stressogeni idonei a costituire causa o concausa efficiente e determinante.
Tardività e decadenza
La Sezione ha individuato una ragione autonoma e dirimente nella tardività dell’istanza. L’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 stabilisce un termine semestrale di natura perentoria, decorrente dal momento in cui l’infermità diviene oggettivamente percepibile e conoscibile secondo la comune diligenza, eventualmente attraverso una diagnosi medica.
Nel caso concreto, la data di piena conoscibilità era stata fissata al 30 settembre 2006, giorno della diagnosi presso il Policlinico di Napoli. L’istanza era stata invece presentata il 31 marzo 2008, dopo diciotto mesi e quindi oltre il termine semestrale. Il ricorrente non aveva censurato tale specifico profilo del decreto, avendo concentrato le proprie doglianze esclusivamente sul merito della valutazione tecnico-scientifica.
Atto plurimotivato e difetto di interesse
Secondo la Sezione, il provvedimento era fondato su due autonome rationes decidendi: la tardività dell’istanza e l’assenza del nesso eziopatogenetico. Poiché la prima non era stata contestata ed era di per sé sufficiente a sostenere il diniego, essa è divenuta intangibile.
In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità o la mancata impugnazione di una sola motivazione autonoma è sufficiente a conservare l’atto. Ne deriva il difetto di interesse all’esame delle censure rivolte contro le ulteriori ragioni, con conseguente inammissibilità del ricorso sotto tale profilo.
Valutazione tecnica e istruttoria
La Sezione ha comunque osservato che il ricorso sarebbe stato infondato anche nel merito. Il Comitato di verifica aveva esercitato discrezionalità tecnica, escludendo motivatamente la correlazione eziopatogenetica tra il trauma e la poliarterite nodosa cutanea. Il sindacato su tale valutazione è ammesso soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, che non sono stati riscontrati.
L’istruttoria è stata ritenuta completa, poiché l’Amministrazione aveva acquisito i verbali delle Commissioni mediche del 2011 e del 2018, la documentazione sanitaria e i rapporti informativi. È stata pertanto ritenuta legittima anche la motivazione per relationem al parere del Comitato di verifica.
Onere probatorio e conclusioni
Il ricorrente non aveva fornito elementi di servizio eccezionali o specificamente stressogeni né una valutazione medico-scientifica capace di collegare la poliarterite al trauma del 2005. La documentazione prodotta si limitava a descrivere la patologia, senza dimostrarne l’origine eziologica lavorativa. La mera successione temporale e la comune localizzazione anatomica non erano sufficienti a provare una causa o concausa efficiente e determinante di servizio.
La Sezione ha quindi espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato inammissibile. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003.
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