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Sentenza

Sentenza n. 7769/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione IV) n. 2763/2024

Giustizia amministrativa202503264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del Consiglio comunale di Rescaldina n. 76 del 30 ottobre 2020, relativa all’edificazione del lotto 10 del Piano attuativo n. 11, con cui è stata sostanzialmente respinta la domanda di permesso di costruire e sono stati disposti la riduzione dell’altezza dell’edificio e l’avvio di procedure per trasferire la superficie lorda residua; sentenza del TAR Lombardia n. 2763/2024 che aveva accolto il ricorso e annullato gli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso della società contro la delibera consiliare n. 76/2020. Ha dedotto, in via preliminare, l’erroneità della valutazione delle censure rivolte alla delibera; la violazione degli artt. 40 e 3 c.p.a. per carenza di chiarezza e specificità del ricorso originario; travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e violazione dell’art. 42 d.lgs. 267/2000, sostenendo che il TAR non avesse considerato la distinzione tra l’esercizio della facoltà prevista dalla convenzione urbanistica e il successivo atto di indirizzo al responsabile del servizio; infine, ha riproposto le difese già svolte in primo grado sui motivi originari rimasti assorbiti. La società, in primo grado, aveva contestato la delibera per violazione della convenzione urbanistica e dell’art. 1372 c.c., dei principi di tipicità e nominatività e delle disposizioni della l.r. Lombardia n. 12/2005, per eccesso di potere sotto i profili di illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, per incompetenza, per violazione dell’art. 42 TUEL e per violazione delle garanzie procedimentali della l. 241/1990. Il TAR aveva accolto il ricorso ravvisando la lesione della separazione tra le competenze consiliari e quelle gestionali dei dirigenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento degli atti impugnati. Ha ritenuto che, al di là dell’autoqualificazione della delibera come atto di indirizzo e della distinzione formale fra i punti del deliberato, il Consiglio comunale avesse deciso in senso negativo sulla domanda di permesso di costruire, giudicando non sostenibile l’intervento per il suo impatto ambientale e sullo skyline, e avesse imposto la riduzione dell’altezza dell’edificio. Tale decisione invadeva la competenza riservata dall’art. 20 d.P.R. 380/2001 al dirigente o responsabile dell’ufficio, cui spetta decidere sull’istanza di permesso di costruire senza ingerenze consiliari o della Giunta, neppure mediante direttive o indirizzi. Anche eventuali valutazioni discrezionali inerenti alla gestione edilizia restano attribuite al dirigente. Le ulteriori censure d’appello e le difese comunali sui motivi originari assorbiti non sono state esaminate, perché il rigetto dell’appello sulla base della censura di incompetenza confermava già l’annullamento. Nessuna statuizione sulle spese d’appello, dato che la società appellata non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    l’art. 20 del T.U. Edilizia riserva al dirigente o al responsabile dell’ufficio la decisione in merito al rilascio del permesso di costruire, senza contemplare possibili ingerenze, neppure attraverso la formulazione di direttive o di indirizzi, del Consiglio o della Giunta comunale in tale ambito procedimentale.

    La competenza a decidere sull’istanza di permesso di costruire è riservata al dirigente o al responsabile dell’ufficio e non può essere esercitata né condizionata dagli organi politici mediante direttive o atti d’indirizzo.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    la competenza esclusiva a decidere sulle istanze di permesso di costruire spetta al dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico/sportello unico e che una simile competenza discende dal principio cardine di separazione tra funzioni di indirizzo politico (degli organi di governo) e funzioni di gestione amministrativa (dei dirigenti), codificato nell'art. 107 del TUEL e nell'art. 13 del d.P.R. 380/2001.

    Il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa assegna ai dirigenti la decisione gestionale sulle istanze edilizie, escludendo che l’organo consiliare possa sostituirsi ad essi.

  • art. 13 d.P.R. 380/2001

    la competenza esclusiva a decidere sulle istanze di permesso di costruire spetta al dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico/sportello unico e che una simile competenza discende dal principio cardine di separazione tra funzioni di indirizzo politico (degli organi di governo) e funzioni di gestione amministrativa (dei dirigenti), codificato nell'art. 107 del TUEL e nell'art. 13 del d.P.R. 380/2001.

    La disposizione, letta insieme alla separazione delle funzioni amministrative e politiche, attribuisce al dirigente o responsabile dell’ufficio la competenza sul permesso di costruire; per le deroghe urbanistiche il Consiglio può svolgere soltanto una valutazione preliminare d’interesse pubblico, mentre la decisione finale resta dirigenziale.

Massime di principio

  • La competenza a decidere sulle domande di permesso di costruire spetta al dirigente o al responsabile dell’ufficio competente; il Consiglio e la Giunta comunale non possono ingerirsi nel procedimento neppure mediante direttive o atti qualificati come indirizzi.
  • La natura di un atto amministrativo va individuata in base al suo contenuto sostanziale e agli effetti prodotti, non alla qualificazione formale attribuitagli dall’amministrazione: un atto presentato come indirizzo è illegittimo per incompetenza se decide puntualmente e negativamente su una domanda edilizia riservata alla gestione dirigenziale.
  • Anche quando la decisione sul permesso di costruire richiede valutazioni discrezionali, la relativa funzione gestionale resta attribuita al dirigente o responsabile dell’ufficio; nel permesso in deroga, l’organo consiliare può svolgere la valutazione preliminare sull’interesse pubblico, ma non adottare la decisione finale sul titolo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziOrgani degli enti locali
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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