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Sentenza

Sentenza del 28/10/2020 n. 23674 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di tre avvisi di accertamento catastale relativi ad un complesso (outlet). La ricorrente contestava: (i) l'ammissibilità di una perizia giurata prodotta in udienza; (ii) l'insufficienza motivazionale degli atti di classamento che avrebbero indicato solo dati oggettivi; (iii) la errata qualificazione della categorie catastale delle unità immobiliari (D/8 anziché C/1) per via della presunta autonomia funzionale e reddituale delle singole unità e della non riconducibilità del compendio alla nozione legislativa di centro commerciale; (iv) l'omesso esame, da parte del giudice di merito, della perizia tecnica prodotta e di ulteriori elementi probatori; (v) rilevazioni relative al termine annuale previsto dal DM n.701/1994 art.1, comma 3, in tema di determinazione della rendita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue censure. La pronuncia ha rilevato: (a) il primo motivo era inammissibile per difetto di autosufficienza (mancata riproduzione testuale degli atti motivati impugnati); (b) nel contesto della procedura DOCFA l'indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe attribuita è, di regola, sufficiente a integrare l'obbligo di motivazione dell'atto di classamento; (c) le censure relative al merito (qualificazione D/8 vs C/1 e mancato esame di prove) costituivano in realtà un riesame del merito non consentito in sede di legittimità e non dimostravano un'omissione motivazionale rilevante ai sensi dell'art.360 c.p.c., n.5; (d) la perizia prodotta tardivamente in udienza era stata correttamente disattesa dal giudice di merito; (e) confermata la non perentorietà del termine annuale del DM 701/1994 per la determinazione della rendita; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio e al possibile versamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Decreto Ministeriale n. 701 del 1994, articolo 1, comma 3

    Il termine annuale ivi previsto per la determinazione della rendita catastale non ha natura perentoria; comunque la procedura DOCFA è caratterizzata da una struttura partecipativa e, nell'ambito di tale procedimento, l'indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio può essere considerata idonea ai fini della motivazione dell'atto di classamento.

  • L. n. 241 del 1990, articolo 3

    Richiama l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi: la Corte tuttavia conferma che, alla luce della specificità della procedura DOCFA, la mera indicazione dei 'dati oggettivi' può soddisfare l'obbligo motivazionale nei termini richiamati.

  • L. n. 212 del 2000, articolo 7

    Norma sul diritto di accesso e motivazione negli atti tributari: applicata in combinato con la giurisprudenza che ammette la motivazione per estratti dei dati oggettivi in atti di classamento derivanti da DOCFA.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, articoli 5, 8, 10

    Prevedono principi di classificazione catastale e valutazione; la Corte ha ritenuto che la qualificazione delle unità come D/8, sulla base della tipologia costruttiva e delle caratteristiche estrinseche e intrinseche del complesso esclusivamente commerciale, fosse corretta e adeguatamente motivata.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949, articoli 40, 61, 63

    Norme procedurali catastali richiamate nella contestazione: la Corte non ha ritenuto violate le disposizioni applicabili né che manchino le formalità essenziali nella motivazione dell'accertamento adottato dopo DOCFA.

  • Decreto Legislativo n. 114 del 1998

    Contiene la nozione normativa di 'centro commerciale'; la ricorrente aveva sostenuto che l'outlet non rientrasse in tale nozione, ma la Corte non ha accolto la distinzione operata e ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito circa la natura del compendio.

  • Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Limita il sindacato in Cassazione a questioni di diritto e circoscrive la censura per omesso esame: va denunciata un'anomalia motivazionale che costituisca violazione di legge costituzionalmente rilevante o l'omesso esame di un fatto decisivo di cui risulti l'esistenza; la Corte ha applicato questi criteri per escludere il riesame del merito e per rigettare le doglianze sulla motivazione.

  • Codice di procedura civile, articolo 366, comma 1, n. 6

    Richiede l'autosufficienza del ricorso per cassazione; la mancata riproduzione testuale dei passi degli atti impugnati rende inammissibile la censura sulla motivazione degli atti impugnati.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater

    Prevede il versamento aggiuntivo del contributo unificato in caso di soccombenza: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma a carico della ricorrente.

  • D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a)

    Norma organizzativa cui si è fatto riferimento per la sottoscrizione del provvedimento da parte del solo presidente per impedimento dell'estensore; si tratta di nota procedurale e non sostanziale.

Massime di principio

  • Negli accertamenti catastali adottati a seguito di procedura DOCFA l'indicazione dei dati oggettivi rilevati dall'Ufficio e della classe attribuita è, di norma, considerata sufficiente a integrare l'obbligo di motivazione dell'atto; il contribuente può confrontare tali dati con la propria dichiarazione e proporre ricorso davanti alla Commissione tributaria.
  • Il ricorso per cassazione non è la sede per un riesame del merito tecnico: contestazioni che sostanzialmente richiedano la rivalutazione delle risultanze tecniche o della corretta classificazione catastale saranno rigettate se non presentano un vizio di diritto o una mancanza assoluta di motivazione rilevante ai fini dell'art.360 c.p.c.
  • Le produzioni peritali devono essere presentate nei termini processuali previsti; la loro produzione tardiva in udienza può essere dichiarata inammissibile per violazione del contraddittorio e del termine di deposito, con conseguente esclusione dal giudizio.
  • La censura sulla motivazione degli atti amministrativi/tributari in Cassazione richiede riproduzione puntuale delle parti di atto che si assumono viziate: la mancata indicazione testuale dei passi impugnati espone la censura all'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
  • La denuncia di omesso esame di fatto decisivo in sede di legittimità presuppone che quel fatto storico sia chiaramente individuabile negli atti e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare esito diverso: l'omessa valorizzazione di elementi istruttori non equivale automaticamente a vizio insanabile.
  • La qualificazione catastale (es. D/8 vs C/1) è strettamente tecnico-giuridica e viene valutata con riferimento alla tipologia costruttiva, alle caratteristiche intrinseche/estrinseche e alla destinazione: la presenza di un complesso a prevalente destinazione commerciale può giustificare l'attribuzione alla categoria speciale anche se le singole unità appaiono funzionalmente autonome.
  • Se si perde in Cassazione è possibile essere condannati alle spese e, ove ricorrano i presupposti, al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

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