Sentenza n. 9462/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento PREVIA SOSPENSIONE, DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 88 DEL 16/05/2024 NEI LIMITI DI INTERESSE, OVE OCCORRA NEI LIMITI DI INTERESSE DEL DM 131/2007 E DEL DM 308/2014, PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DEL RICORRENTE AL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE PRESTATO AI FINI DELL'INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, in particolare l’art. 15, nella parte in cui esclude la valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina ai fini del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della limitazione contenuta nell’ordinanza ministeriale, sostenendo che il servizio militare prestato dal 19 settembre 2005 al 20 settembre 2008 dovesse essere valutato anche se svolto prima e al di fuori di un rapporto di nomina docente. Ha invocato l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, l’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, l’art. 52 Cost. e la giurisprudenza che riconosce la piena valutabilità del servizio militare, senza distinzione tra servizio prestato in costanza o non in costanza di nomina. L’Amministrazione ha sostenuto la non equiparabilità delle GPS ai concorsi pubblici. Il ricorrente ha inoltre chiesto, ove necessario, l’annullamento dell’ordinanza anche in relazione alla disciplina contenuta nei decreti ministeriali n. 131/2007 e n. 308/2014.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato in parte qua la clausola dell’art. 15 dell’O.M. n. 88/2024. Il Collegio ha richiamato, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 2854/2025, che aveva già dichiarato illegittima la medesima esclusione, confermando la precedente sentenza del TAR Lazio n. 17635/2024. La limitazione è stata ritenuta contraria alle disposizioni normative e ai principi costituzionali, poiché determina un effetto discriminatorio a danno dei docenti che non hanno potuto acquisire punteggio attraverso supplenze a causa del servizio militare. L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e dell’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000 impone di riconoscere la valutabilità del servizio militare anche quando non sia stato prestato in costanza di nomina. Il Collegio ha precisato che tale conclusione vale anche per il servizio volontario, poiché il volontariato militare costituisce il presupposto del superamento del servizio di leva obbligatorio. L’annullamento non determina tuttavia l’automatica attribuzione di uno specifico punteggio: restano impregiudicate le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione circa la misura, le modalità e le eventuali riserve con cui valorizzare il servizio militare o i servizi assimilati. È stato inoltre ritenuto sussistente l’interesse alla pronuncia demolitoria, non essendo stato dimostrato il passaggio in giudicato delle precedenti sentenze di annullamento e potendo rilevare la pronuncia anche ai fini risarcitori. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 52 Cost.
la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino; l’adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino
Il servizio militare non può comportare una penalizzazione della posizione lavorativa o concorsuale del cittadino; la disciplina deve essere interpretata in modo da evitare che chi ha assolto il dovere di difesa della Patria perda la possibilità di ottenere la valutazione del relativo periodo.
art. 485 d.lgs. 297/1994
il servizio militare deve essere considerato valido a tutti gli effetti
La disposizione consente il riconoscimento pieno del servizio militare ai fini della valutazione del personale docente, senza una limitazione al servizio prestato in costanza di nomina.
art. 2050 d.lgs. 66/2000
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro
La previsione non esclude la valutabilità del servizio militare svolto fuori da un rapporto di lavoro; deve essere letta, anche alla luce dell’art. 52 Cost., come specificazione e non come limitazione del principio generale di piena valutabilità.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha motivato mediante richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2854/2025, ritenendo utilizzabile il riferimento a precedenti conformi per la definizione della controversia.
art. 15 O.M. n. 88/2024
La clausola è illegittima nella parte in cui esclude dal riconoscimento del punteggio i docenti che abbiano prestato servizio militare non in costanza di nomina.
Massime di principio
- Ai fini dell’inserimento o dell’aggiornamento delle graduatorie del personale docente, il servizio militare deve essere valutato anche quando sia stato prestato non in costanza di nomina, poiché l’esclusione determina una penalizzazione collegata all’adempimento di un dovere di rilievo costituzionale.
- L’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000 deve essere interpretato unitariamente, in modo che il riferimento al servizio militare prestato in pendenza di rapporto di lavoro non costituisca una limitazione della più ampia regola di valutabilità del servizio militare ai fini selettivi e concorsuali.
- L’art. 52 Cost. impone un’interpretazione della disciplina del servizio militare conforme al principio secondo cui l’adempimento del dovere di difesa della Patria non può pregiudicare la posizione lavorativa o concorsuale del cittadino.
- Il principio di piena valutabilità del servizio militare non è limitato al servizio obbligatorio: anche il servizio militare volontario può essere riconosciuto quando la disciplina applicabile attribuisca rilievo al servizio militare, in quanto il volontariato costituisce il presupposto del superamento del sistema di leva obbligatoria.
- L’annullamento della clausola che esclude la valutazione del servizio militare non comporta di per sé l’attribuzione di uno specifico punteggio, restando riservate all’Amministrazione le ulteriori determinazioni sulla misura, sulle modalità e sulle eventuali riserve di valorizzazione del servizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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