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Sentenza

Sentenza n. 431/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 183/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.09.2024.

Giustizia amministrativa202501639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 183/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 183/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata il 2 settembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 13 marzo 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio applicabile, senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
  • In presenza di perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato, con possibilità di nominare sin dalla pronuncia un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
  • L'esecuzione del giudicato deve avvenire tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, che deve essere detratto dall'adempimento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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