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Sentenza

Sentenza del 06/11/2018 n. 2647 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - misura cautelare - iscrizione ipotecaria - presunto riciclaggio estero - provvista finanziaria presso la Repubblica di San Marino - presupposto - è sufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ritenendo insufficiente il quadro indiziario fondato su un presunto riciclaggio realizzato mediante un finanziamento infruttifero concesso dai soci alla società, utilizzando provviste bancarie detenute all'estero, in particolare presso banche della Repubblica di San Marino. In particolare, veniva contestato che la presunta provenienza illecita delle somme non fosse stata dimostrata con certezza, ma soltanto ipotizzata.

La decisione

La misura cautelare è stata ritenuta giustificata. Il finanziamento infruttifero effettuato dai soci tramite disponibilità estere, verosimilmente costituite con somme derivanti da reati commessi in Italia, costituisce un elemento sufficiente per sostenere, in sede di accertamento tributario e cautelare, l'ipotesi di riciclaggio. Non è necessario che la provenienza criminale delle somme sia già provata in via definitiva: è sufficiente un quadro presuntivo serio e coerente, idoneo a giustificare l'iscrizione ipotecaria.

Norme richiamate

  • Norme in materia di misure cautelari tributarie e iscrizione ipotecaria

    L'iscrizione ipotecaria può essere adottata quando sussiste un fondato pericolo per la riscossione del credito tributario e il quadro indiziario consente di ritenere plausibile l'esistenza della pretesa fiscale.

  • Norme penali in materia di riciclaggio

    Ai fini dell'accertamento tributario e dell'adozione della misura cautelare, l'ipotesi di riciclaggio può essere valorizzata anche sulla base di elementi presuntivi, senza che sia necessaria una preventiva sentenza penale definitiva sulla provenienza illecita del denaro.

Massime di principio

  • In ambito cautelare tributario non è richiesta la prova definitiva dell'illecito presupposto: è sufficiente un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti.
  • La provenienza estera delle somme, soprattutto se utilizzate per finanziare una società residente senza remunerazione, può costituire un elemento rilevante per ipotizzare un'operazione di riciclaggio o di occultamento di disponibilità.
  • Un finanziamento infruttifero dei soci non è automaticamente illecito, ma può assumere rilievo indiziario quando le somme provengono da conti esteri e non risultano adeguatamente giustificate quanto a origine, disponibilità e tracciabilità.
  • La misura cautelare può essere confermata anche in presenza di una ricostruzione ancora presuntiva, purché l'Amministrazione dimostri un collegamento plausibile tra le disponibilità estere, l'operazione finanziaria e il rischio di sottrazione delle garanzie patrimoniali.
  • La valutazione cautelare è distinta da quella propria del giudizio definitivo: ciò che può essere sufficiente per iscrivere ipoteca potrebbe non bastare, da solo, per una condanna penale o per la definitiva determinazione dell'imposta.

Testo integrale

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