Sentenza n. 1407/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza Corte d'Appello di Napoli, 19 dicembre 2018, n. 5836;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 5836/2018 e, limitatamente alle spese di legittimità, dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 15446/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile che aveva riconosciuto somme risarcitorie in favore dei congiunti del defunto, deceduto in un incidente stradale attribuito a un difetto strutturale della strada comunale, nonché sull’ordinanza della Corte di cassazione relativa alle spese del giudizio di legittimità. Nel ricorso ha dedotto il mancato pagamento dell’intero debito, quantificando successivamente il credito in relazione a due poste: la somma riconosciuta direttamente alla ricorrente e la quota ereditaria di un terzo spettantele sul credito riconosciuto al figlio del defunto. Ha chiesto anche la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e il risarcimento del danno da inottemperanza ex art. 112, comma 3, c.p.a. Il Comune ha contestato il quantum, documentando pagamenti parziali già effettuati, anche tramite l’assicurazione, e ha evidenziato l’esistenza di un separato giudizio di ottemperanza promosso dai figli del defunto, nel quale era stato nominato un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato, poiché dagli atti e dall’istruttoria è emersa l’esistenza di pagamenti parziali non rappresentati nel ricorso. Ha quindi ordinato al Comune di pagare la somma residua effettivamente dovuta, da determinarsi detraendo tutti i pagamenti già eseguiti, compresa l’eventuale somma attribuita alla ricorrente nell’esecuzione civile presso terzi. Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. In caso di persistente inerzia, decorso tale termine, è stato nominato commissario ad acta il medesimo ausiliario già designato nel separato giudizio di ottemperanza, con il compito di verificare i pagamenti effettuati e provvedere al pagamento del residuo entro i successivi centoventi giorni, operando nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza. Sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente le eventuali spese della funzione commissariale, da liquidarsi separatamente. Il TAR ha respinto la domanda di penalità di mora, considerando la complessa ricostruzione dei pagamenti parziali, non dedotti nel ricorso, e l’accoglimento limitato al residuo. Ha respinto anche la domanda risarcitoria per mancanza dei presupposti processuali e per omessa allegazione e quantificazione delle voci di danno. Ha escluso inoltre la rimborsabilità delle spese relative al precetto e alle procedure esecutive civili, trattandosi di strumenti scelti autonomamente dal creditore e non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
azione per l’ottemperanza del giudicato; comma 3 richiamato per la domanda risarcitoria
L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato, ma la domanda risarcitoria collegata all’inottemperanza deve rispettare i presupposti processuali previsti dalla norma e richiede allegazione e quantificazione del danno.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può disporre la penalità di mora, ma la relativa domanda è stata respinta in ragione della complessa ricostruzione dei pagamenti parziali e dell’accoglimento della pretesa nei soli limiti del residuo.
art. 114 c.p.a.
Il giudice può ordinare all’amministrazione il pagamento del residuo dovuto e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato, il giudice deve determinare il credito residuo tenendo conto di tutti i pagamenti già eseguiti, anche quando siano emersi nel corso dell’istruttoria e non siano stati rappresentati nel ricorso.
- L’ordine di pagamento in sede di ottemperanza deve riguardare esclusivamente la somma ancora dovuta, con detrazione degli importi già corrisposti al creditore, inclusi quelli eventualmente ottenuti nell’ambito di una parallela procedura esecutiva civile.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche individuandolo nel medesimo ausiliario già nominato in un separato giudizio relativo all’esecuzione di titoli giudiziali connessi, in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici.
- Le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive non sono automaticamente rimborsabili nel giudizio di ottemperanza, poiché il creditore sceglie liberamente tra esecuzione civile e ottemperanza e le spese derivanti dall’uso dell’altro strumento non sono funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
- La penalità di mora non deve essere accordata quando la pretesa azionata è stata formulata sull’intero debito senza rappresentare pagamenti parziali rilevanti e il giudizio si conclude con l’accoglimento soltanto nei limiti del credito residuo.
- La domanda risarcitoria per danni da inottemperanza non può essere accolta in assenza dei presupposti processuali, di specifica allegazione e di quantificazione delle voci di danno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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