Ordinanza n. 9338/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 388/24/CONS adottata in data 9 ottobre 2024, pubblicata sul sito dell’Autorità in data 31 ottobre 2024, e recante “Nuovo Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”; - degli Allegati A e B alla predetta delibera recanti, rispettivamente, il “Nuovo Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”, e gli “Esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 203/24/CONS e valutazioni dell’Autorità”; - e di ogni altro, quand’anche sconosciuto, atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, sia antecedente che successivo, ivi inclusa la delibera 203/24/CONS di avvio della consultazione pubblica e la precedente delibera 2/24/CONS di avvio del procedimento istruttorio relativo alla revisione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCOM n. 388/24/CONS e relativi Allegati A e B, recanti il nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM n. 388/24/CONS, nonché gli allegati regolamentari e gli atti presupposti, contestando tra l'altro la qualificazione di un soggetto che si limita a organizzare il servizio postale, senza curarne materialmente le fasi del ciclo operativo, come "fornitore di servizio postale" ai sensi della direttiva 97/67/CE. La ricorrente ha inoltre chiesto una sospensione soltanto parziale del giudizio, sollecitando la decisione immediata sulle censure relative all'art. 7, comma 8, lett. e), del regolamento, ritenute autonome rispetto alla questione oggetto di rinvio pregiudiziale. Nel processo, AGCOM ha invece chiesto il rinvio della trattazione o la sospensione del giudizio, evidenziando la pendenza davanti alla Corte di giustizia delle cause riunite C-535/25 e C-537/25, aventi ad oggetto la perimetrazione della nozione di fornitore di servizi postali nei casi di organizzazione del servizio tramite piattaforme informatiche.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione integrale del giudizio fino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle cause riunite C-535/25 e C-537/25. Il Collegio ha ritenuto la questione pregiudiziale europea logicamente e giuridicamente prioritaria rispetto all'intera controversia: qualora la Corte escludesse la ricorrente dal novero degli operatori assoggettabili al regime autorizzatorio postale, il ricorso troverebbe integrale accoglimento e sarebbe inutile pronunciarsi immediatamente sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza AGCOM, compresi gli oneri informativi previsti dall'art. 7, comma 8, lett. e), del regolamento. Il TAR ha inoltre valorizzato le precisazioni di AGCOM secondo cui le nuove disposizioni non introdurrebbero a carico della ricorrente una responsabilità per fatto altrui, ritenendo così meno stringente l'interesse a una decisione immediata sui singoli capi. La definizione unitaria della controversia è stata ritenuta preferibile in ragione della certezza del diritto, dell'economia processuale e della necessità di assicurare coerenza con il quadro normativo europeo. La sospensione è stata disposta ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., senza decisione nel merito delle censure.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.
Consente la sospensione del processo amministrativo; nel caso concreto è stato applicato per sospendere integralmente il giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.
art. 295 c.p.c.
È stato richiamato quale base normativa della sospensione necessaria del processo in presenza di una questione pregiudiziale rilevante e logicamente prioritaria.
art. 7, comma 8, lett. e), del Regolamento impugnato
Prevede gli oneri informativi dell'operatore, sui quali la ricorrente chiedeva una decisione immediata; il TAR ha ritenuto inutiliter data una pronuncia separata prima della definizione della questione europea.
Direttiva 97/67/CE
La qualificazione di un soggetto come fornitore di servizio postale ai fini dell'assoggettamento al regime autorizzatorio costituisce la questione interpretativa sottoposta alla Corte di giustizia e rilevante per la decisione del ricorso.
Massime di principio
- Quando una questione pregiudiziale pendente davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea è logicamente e giuridicamente prioritaria rispetto all'intera controversia amministrativa, il giudice può sospendere integralmente il processo in attesa della decisione europea, anche se il ricorrente deduce censure apparentemente autonome.
- La sospensione integrale è preferibile alla decisione frammentaria dei singoli capi quando la pronuncia europea può determinare l'integrale accoglimento del ricorso e rendere inutili le statuizioni sulle ulteriori modalità di esercizio del potere amministrativo.
- Ai fini della sospensione, l'interesse alla certezza del diritto e all'economia processuale può prevalere sull'interesse alla definizione immediata di specifiche censure, soprattutto quando l'amministrazione abbia chiarito il contenuto applicativo delle disposizioni contestate ridimensionando il rischio di pregiudizio immediato.
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