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Sentenza

Sentenza n. 1249/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 5116/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 19 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202503870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la Carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 5116/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente dell’importo complessivo di € 2.500,00, pari a € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 10 aprile 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dato prova dell’integrale adempimento. È stata quindi chiesta la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Ha inoltre ritenuto decorso, alla data di proposizione del ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell’avvenuta esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici, per complessivi € 2.500,00. Per l’eventuale perdurante inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con 120 giorni per l’esecuzione dell’incarico. Il commissario dovrà determinare l’importo dovuto e adottare gli atti finanziari necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per la sua esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’attuazione concreta di un provvedimento giurisdizionale non eseguito dall’amministrazione.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, riguardante un obbligo di pagamento o di attribuzione a carico di una pubblica amministrazione, legittima il creditore a proporre giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, il titolo deve essere notificato in copia conforme presso la sede del debitore e deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione ha l’onere di dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il ricorso deve essere accolto e deve essere fissato un termine per l’adempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e attribuendogli i poteri necessari per adottare gli atti finanziari indispensabili all’esecuzione.
  • Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica, senza riconoscimento di uno specifico compenso quando l’incarico rientri nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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