Cassazione Penale, Sentenza n. 41962/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al credito presentata da Italfondiario S.p.A. (procuratrice della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.) in relazione all'ipoteca posta a garanzia di un mutuo. La questione centrale riguarda l'individuazione del termine decadenziale di 180 giorni previsto dalla legge n. 228/2012 per proporre la domanda di ammissione al credito: il Tribunale aveva ritenuto che il termine decorrente dall'entrata in vigore della legge (scadente il 30/06/2013) fosse applicabile, dichiarando pertanto tardiva la domanda depositata il 29/07/2013; Phoenix ha dedotto che, poiché la confisca dell'immobile è intervenuta il 26/04/2013 e la norma transitoria (comma 205) dispone che, per i beni confiscati dopo l'entrata in vigore della legge, il termine di 180 giorni decorre dalla definitività della confisca, la domanda presentata il 19/07/2013 (o il 29/07/2013 a seconda dei documenti) è comunque tempestiva rispetto al termine decorrente dalla confisca divenuta definitiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l'interpretazione per cui l'art. 1, comma 199 della legge n. 228/2012 si applica ai beni confiscati anteriormente all'entrata in vigore della legge, mentre, ai beni confiscati successivamente, si applica il comma 205 che fa decorrere il termine di 180 giorni dalla definitività della confisca. Poiché nella fattispecie la confisca è intervenuta il 26/04/2013 e divenuta definitiva il 22/10/2015, la domanda di ammissione al credito presentata nel luglio 2013 deve essere considerata tempestiva. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Varese per nuovo esame.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), art. 117, comma 1
La norma prevede che, per i procedimenti in cui alla data di entrata in vigore del decreto sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, trovino applicazione le norme previgenti; qui è richiamata come principio generale ma non modifica la disciplina transitoria della legge n. 228/2012.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 58, comma 2
Individua la procedura di ammissione del credito nei procedimenti di prevenzione/ confisca; richiamato come norma procedurale cui riferire la domanda di ammissione del credito.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), art. 1, comma 199
entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca
Stabilisce il termine decadenziale di 180 giorni decorrente dall'entrata in vigore della legge per i beni già assoggettati a confisca alla data di entrata in vigore.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 205
per i beni di cui al comma 194, confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva
Stabilisce la decorrenza del termine di 180 giorni dalla definitività della confisca per i beni confiscati dopo l'entrata in vigore della legge; norma applicata dalla Corte per ritenere tempestiva la domanda.
Legge n. 575 del 1965
Richiamata come normativa previgente applicabile nei casi in cui la proposta di applicazione della misura fosse stata formulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011; menzionata nel quadro argomentativo ma non applicata in modo decisivo nella decisione qui impugnata.
Massime di principio
- Per i beni confiscati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 228/2012 il termine di 180 giorni per proporre la domanda di ammissione al credito decorre dall'entrata in vigore della legge (art.1, comma 199).
- Per i beni confiscati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 228/2012 il termine di 180 giorni decorre dalla definitività della confisca (art.1, comma 205); dunque occorre fare riferimento alla data in cui la confisca diventa definitiva (res judicata).
- Nelle valutazioni sulla tempestività delle domande in procedimenti di prevenzione/confisca è fondamentale verificare e confrontare tre date: (i) l'entrata in vigore della norma transitoria, (ii) la data di prima applicazione della confisca, (iii) la data in cui la confisca diviene definitiva; la decorrenza del termine dipende da questa ricostruzione cronologica.
- La formulazione testuale della legge n. 228/2012 è chiara nel distinguere i casi anteriori e posteriori all'entrata in vigore; le corti interpretano tali commi in modo letterale, per cui difficilmente sono ammesse interpretazioni difformi che facciano decorrere il termine da date diverse da quelle previste dai commi 199 e 205.
- Se un tribunale dichiara inammissibile una domanda per presunta tardività sulla base di una errata applicazione della decorrenza del termine transitorio, la decisione è annullabile in Cassazione e la vicenda va rimessa al giudice di merito per nuovo esame.
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