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Sentenza

Sentenza n. 4219/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del giudizio di non sufficienza, espresso mediante il voto numerico di 10, contenuto nel verbale del 21 febbraio 2025 della IV Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Napoli, sessione 2024, relativamente all’elaborato contrassegnato dal n. 1234, riferibile alla ricorrente, nonché del conseguenziale provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, conosciuti il 9/4/2024, - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compreso il verbale della I Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Napoli (di estremi sconosciuti e non reso disponibile) ed il presupposto verbale con cui la Commissione Centrale presso il Ministero ha predeterminato i criteri di valutazione della prova scritta.

Giustizia amministrativa202502147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non sufficienza, espresso con voto numerico pari a 10, dell'elaborato scritto dell'esame di avvocato e conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito negativo della prova scritta dell'esame di avvocato, chiedendo l'annullamento del voto numerico di 10 attribuito al proprio elaborato e del conseguente provvedimento di non ammissione alla prova orale, nonché degli atti presupposti e connessi, inclusi i verbali delle sottocommissioni e il verbale della Commissione centrale recante i criteri di valutazione. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che la controversia presentava una questione analoga a quella già sottoposta alla Corte costituzionale in altro giudizio, relativa alla legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., delle disposizioni che avevano differito anche per la sessione 2024 l'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 46 della legge n. 247/2012. Prima che il giudizio fosse sospeso o definito nel merito, la ricorrente ha dichiarato di avere superato l'esame di avvocato nella sessione 2025 e di non avere quindi più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il superamento dell'esame di avvocato nella sessione 2025 ha fatto conseguire alla ricorrente il bene della vita perseguito, determinando il venir meno dell'interesse concreto e attuale all'annullamento dell'esito negativo della sessione 2024. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti né la questione di costituzionalità prospettata in relazione alla disciplina della sessione 2024. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione dell'udienza di merito dopo la fase cautelare.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per consentire alle parti di interloquire sulla prospettata sospensione impropria del giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella sentenza.

  • art. 295 c.p.c.

    Indicato quale possibile fondamento della sospensione impropria del giudizio, poi non disposta per il sopravvenuto venir meno dell'interesse.

  • art. 23 l. n. 87/1953

    Richiamato in relazione alla sospensione del diverso giudizio e alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale in relazione al quale, in altro giudizio analogo, era stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione sul differimento della disciplina dell'esame di avvocato.

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. n. 215/2023

    Disposizione indicata come oggetto della questione di legittimità costituzionale relativa al differimento dell'entrata in vigore della disciplina dell'esame di avvocato.

  • art. 1 l. n. 18/2024

    Disposizione di conversione indicata, insieme alla norma del decreto-legge, come oggetto della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 46 l. n. 247/2012

    Disciplina la cui entrata in vigore era stata differita dalle disposizioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale.

  • artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamati per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il ricorso d'impugnazione diviene improcedibile quando, per effetto di una sopravvenienza, il ricorrente abbia conseguito il bene della vita perseguito e sia venuto meno un interesse concreto e attuale alla decisione.
  • Il superamento, in una sessione successiva, dell'esame abilitante oggetto di contestazione può determinare il sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento dell'esito negativo della sessione precedente, se il conseguimento dell'abilitazione soddisfa l'utilità sostanziale perseguita dal ricorrente.
  • Quando il giudizio è definito per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i motivi di illegittimità dell'atto impugnato né le questioni pregiudiziali prospettate nel processo.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata sulla base della dichiarazione della parte, valutata dal giudice alla luce delle sopravvenienze e del conseguimento del risultato sostanziale cui la domanda era diretta.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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