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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28569/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Venezia che aveva rigettato la richiesta di declaratoria che la sentenza n. 13365/2009 del Tribunale di Milano (23/11/2009), indicata come irrevocabile in data 11/01/2020, non sarebbe divenuta irrevocabile. Il ricorrente sosteneva che la notifica dell'estratto contumaciale presso l'avv. Umberto Cacciola non poteva produrre effetti perché la nomina del difensore risultava da un verbale di identificazione che egli si era rifiutato di sottoscrivere; deduceva inoltre difetto di accertamento della conoscenza della lingua italiana al momento della redazione del verbale. In via subordinata chiedeva la restituzione nel termine per impugnare la sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo in parte nuovo rispetto al giudizio di merito e, comunque, manifestamente infondato: dal verbale di identificazione emergeva che l'interessato rese dichiarazioni che denotavano piena comprensione della lingua italiana e nominò l'avv. Cacciola. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il giudice dell'esecuzione aveva provato che Fariss ebbe effettiva conoscenza del procedimento e fu assistito da difensori di fiducia; la notifica presso lo studio del difensore domiciliatario esclude il diritto alla restituzione nel termine salvo documentata e perdurante negligenza del difensore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c) ed e); comma 3

    L'art. 606 delimita i motivi di ricorso in Cassazione e la Corte dichiara inammissibile il ricorso ai sensi del comma 3 per le ragioni indicate; i motivi invocati sono stati valutati come nuovi o manifestamente infondati

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro della disciplina della redazione dei verbali di identificazione e delle formalità connesse; la Corte ha ritenuto il verbale idoneo a dimostrare la comprensione della lingua italiana

  • art. 143-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli atti di identificazione: la Corte ha ritenuto che il contenuto del verbale tenga come espressione dell'attività dei pubblici ufficiali e sia rilevante per accertare le dichiarazioni rese

  • art. 61 cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettazione del ricorrente sul procedimento di identificazione; la Corte non ha ritenuto che il rifiuto di sottoscrizione invalidasse le dichiarazioni riportate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Invocato con riguardo alle conseguenze della contumacia e alla notifica degli atti; la Corte ha applicato i principi relativi alla conoscenza del procedimento quando c'è difensore di fiducia e notifica regolare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali in cassazione

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio che può sussistere la colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La notifica di atti presso lo studio del difensore di fiducia integra, in mancanza di specifiche e documentate allegazioni contrarie, la presunzione che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e dell'esito, escludendo in genere la restituzione nel termine per impugnare.
  • Un verbale di identificazione redatto da pubblici ufficiali conserva efficacia probatoria anche se l'interessato si rifiuta di sottoscriverlo, salvo prova contraria rilevante; le dichiarazioni in esso contenute possono dimostrare la comprensione della lingua italiana e la volontà di nominare un difensore.
  • Questioni rilevabili e non sollevate davanti al giudice di merito o del riesame sono considerate nuove in Cassazione e possono determinare l'inammissibilità del ricorso per novità.
  • Per ottenere la restituzione nel termine per impugnare chi si è trovato in contumacia deve fornire prova concreta e documentata di un comportamento gravemente negligente del difensore domiciliatario (es. perdurante irreperibilità) e non basta il semplice rifiuto di sottoscrivere un verbale o contestazioni generiche.
  • Le censure processuali relative alla validità delle notifiche e alla conoscenza del procedimento richiedono allegazioni e prove specifiche: mere affermazioni senza riscontri documentali sono in genere insufficienti per ottenere il favore della restituzione o l'inammissibilità della notifica.

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