Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 884/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tar Milano, IV sezione, n. 246/2018, pubblicata il 2.11.2018;

Giustizia amministrativa202504821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Comune di Magnago al giudicato che imponeva la rilevazione effettiva di un tratto stradale e il conseguente adeguamento della cartografia del PGT

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 2476/2018, che aveva annullato il PGT del Comune di Magnago nei limiti in cui non rilevava il tratto di strada esistente costituito da Via Bramante e dalla strada vicinale Caremma, imponendo all’amministrazione la corretta rilevazione del tracciato e gli adempimenti conseguenti di adeguamento della cartografia del Piano. Ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo e il risarcimento del danno quantificato in euro 5.000 o nella diversa misura equitativamente determinata. Il Comune ha chiesto il rigetto. In via preliminare, il ricorrente ha eccepito la tardività dei documenti e della memoria depositati dal Comune, oltre i termini processuali applicabili al rito camerale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inutilizzabili la memoria e i documenti depositati tardivamente dal Comune, poiché i termini per il deposito di memorie e documenti previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a., dimezzati ai sensi dell’art. 87 c.p.a., hanno carattere perentorio e la tardività non era giustificata da una difficoltà di produzione ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a. Nel merito, ha accolto la domanda di accertamento dell’inottemperanza, rilevando che il Comune non aveva provveduto alla corretta rilevazione effettiva del tratto stradale né all’adeguamento della cartografia del documento di piano del PGT, come imposto dal giudicato. Ha precisato che la rilevazione deve riferirsi allo stato di fatto attuale del tracciato. Ha ordinato al Comune di provvedere entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Milano, o un suo delegato dotato di adeguate competenze, assegnandogli ulteriori centoventi giorni dall’insediamento. Ha chiarito che, anche dopo l’insediamento del commissario, resta in capo al Comune il potere-dovere di provvedere e di collaborare, fermo restando l’obbligo di sostenere il compenso e le spese del commissario per le attività effettivamente svolte. Ha escluso l’applicazione dell’astreinte in ragione della contestuale nomina del commissario. Ha respinto la domanda risarcitoria perché il ricorrente non ha dimostrato un danno causalmente derivante dall’impossibilità di disporre dell’area per effetto della mancata indicazione del tracciato nel PGT. Le spese sono state poste, previa parziale compensazione, a carico del Comune e liquidate in euro 800, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base dell’azione di ottemperanza e consente, tra l’altro, la nomina del commissario ad acta e la richiesta di misure coercitive per l’esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    I termini per il deposito di memorie e documenti sono perentori e la loro violazione comporta l’inutilizzabilità degli atti tardivi, salvo i presupposti di cui all’art. 54, comma 1, c.p.a.

  • art. 87 c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali applicabili al giudizio camerale di ottemperanza.

  • art. 54, comma 1, c.p.a.

    Consente la valutazione di documenti tardivi quando la parte dimostri la difficoltà di produrli entro il termine; tale presupposto è stato escluso nel caso concreto.

  • art. 1226 c.c.

    È stato invocato dal ricorrente quale criterio per la liquidazione equitativa del danno, ma la domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova del danno e del nesso causale.

  • d.P.R. 115/2002

    T.U. sulle spese di giustizia

    Disciplina i criteri e i termini per la liquidazione dell’eventuale compenso spettante al commissario ad acta, posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 122 c.p.a.

    È richiamato nel principio secondo cui l’amministrazione conserva il dovere-potere di provvedere anche dopo l’insediamento del commissario ad acta, secondo il riferimento alla decisione dell’Adunanza plenaria n. 8/2021.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è inadempiente quando non compie gli adempimenti specificamente imposti dal giudicato, anche se si tratta di attività di ricognizione fattuale e di conseguente adeguamento cartografico di uno strumento urbanistico.
  • Quando il giudicato impone la rilevazione di un’opera o di un tracciato esistente, l’esecuzione deve riferirsi allo stato di fatto attuale, salvo diverse indicazioni contenute nel titolo giudiziale.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnando all’amministrazione un termine per provvedere e al commissario un successivo termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • L’insediamento del commissario ad acta non determina automaticamente la perdita del potere-dovere dell’amministrazione di eseguire il giudicato: l’amministrazione può ancora provvedere e deve collaborare con il commissario, sostenendo comunque i costi delle attività da questi effettivamente svolte.
  • La contestuale nomina del commissario ad acta può escludere, secondo la valutazione del giudice, i presupposti per l’applicazione dell’astreinte prevista per l’inosservanza del giudicato.
  • La domanda risarcitoria per mancata esecuzione del giudicato richiede la prova di un danno concreto e del nesso causale tra l’inadempimento amministrativo e il pregiudizio lamentato; la mera deduzione dell’impossibilità di disporre di un’area, non dimostrata causalmente, non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPiani regolatori e varianti
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.