Regolamento (UE) 2018/2067
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro armonizzato europeo per verificare le comunicazioni ETS e accreditare i verificatori, con l’obiettivo di garantire affidabilità, imparzialità e comparabilità delle verifiche in tutti gli Stati membri. Definisce i principi del processo di verifica basato sul rischio, i contenuti della dichiarazione di verifica, le soglie di rilevanza e le condizioni per le visite in sito e per le verifiche semplificate. Disciplina inoltre in dettaglio requisiti organizzativi e di competenza dei verificatori e degli organismi di accreditamento, nonché cooperazione, scambio di informazioni, riconoscimento reciproco e banca dati pubblica. Abroga il regolamento (UE) n. 600/2012 e si applica dal 1° gennaio 2019.
Regola la verifica delle comunicazioni ETS e l’accreditamento/sorveglianza dei verificatori ai sensi della direttiva 2003/87/CE, sostituendo il regolamento (UE) n. 600/2012.
Ambito di applicazione
Si applica, dal 1° gennaio 2019, alla verifica delle emissioni di gas a effetto serra, dei dati sulle tonnellate-chilometro e dei dati rilevanti per l’aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per l’assegnazione gratuita delle quote. Riguarda i gestori di impianti, gli operatori aerei e i verificatori che operano nell’ambito del sistema ETS dell’Unione; disciplina inoltre gli organismi nazionali di accreditamento e, in taluni Stati membri, autorità nazionali incaricate della certificazione dei verificatori persone fisiche. Sono escluse, salvo diversa decisione dello Stato membro, le attività relative a impianti esclusi dal sistema ai sensi degli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/CE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 sulla verifica dei dati ETS e sull’accreditamento dei verificatori
Il regolamento definisce un sistema uniforme a livello UE per la verifica delle comunicazioni nel sistema ETS e per l’accreditamento, la vigilanza e il riconoscimento reciproco dei verificatori. La disciplina è costruita per garantire affidabilità delle comunicazioni, garanzia ragionevole, indipendenza del verificatore e coerenza delle pratiche nazionali, in raccordo con il regolamento (CE) n. 765/2008 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
Ambito di applicazione e oggetto
L’atto si applica, dal 1° gennaio 2019, alla verifica delle emissioni di gas a effetto serra, dei dati sulle tonnellate-chilometro e dei dati utilizzati per l’aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell’assegnazione gratuita delle quote. Riguarda gestori di impianti, operatori aerei, verificatori e organismi nazionali di accreditamento; per gli impianti esclusi dal sistema ETS ai sensi degli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/CE l’applicazione diretta è esclusa, salvo decisione diversa dello Stato membro.
Principi della verifica
La verifica deve produrre una dichiarazione con garanzia ragionevole che la comunicazione non contenga inesattezze rilevanti. Il verificatore opera con senso critico professionale, in modo indipendente e nell’interesse pubblico, e deve valutare completezza, conformità del piano di monitoraggio o del piano della metodologia di monitoraggio, attendibilità dei dati e miglioramenti del sistema di monitoraggio e comunicazione. Il processo è impostato su analisi strategica, analisi dei rischi, pianificazione, test, campionamento e controlli sostanziali.
Documentazione, informazioni e controllo dei dati
Il gestore o l’operatore aereo deve mettere a disposizione una ampia serie di informazioni: autorizzazioni, piani approvati, valutazioni dei rischi, procedure, comunicazioni precedenti, corrispondenza con l’autorità competente, dati di supporto e, quando rilevante, documentazione sullo stoccaggio geologico di CO2 o sulla rinuncia alla visita in sito. Il verificatore traccia i dati fino alla fonte primaria, controlla la coerenza con fonti esterne, verifica l’efficacia dei controlli interni e applica procedure di analisi per individuare anomalie, lacune o oscillazioni non spiegate.
Soglie di rilevanza e trattamento delle non conformità
La soglia di rilevanza è fissata, per le emissioni, al 5% o al 2% a seconda della categoria di impianto e della classe di emissioni dell’operatore aereo; per le tonnellate-chilometro e per i dati di riferimento/new entrants è, in linea generale, pari al 5% del valore comunicato. Le inesattezze, le non conformità e le inosservanze del regolamento di monitoraggio devono essere segnalate e, se possibile, corrette prima della dichiarazione di verifica; se non corrette, il verificatore ne valuta l’impatto e decide se siano rilevanti anche sotto soglia, in funzione di entità, natura e circostanze.
Visite in sito e verifiche semplificate
La visita in sito è la regola generale, ma il regolamento consente deroghe in casi ben delimitati, previa approvazione dell’autorità competente, quando il rischio è basso e i dati sono accessibili da remoto. Sono previste condizioni tassative per la rinuncia, in particolare per impianti a categorie A/B con un solo flusso di fonti, per impianti a basse emissioni, per siti senza personale o remoti/inaccessibili e per operatori aerei emettitori di entità ridotta. Restano comunque obbligatorie le visite in determinate ipotesi, come la prima verifica, l’assenza di visite nei due periodi precedenti o la presenza di modifiche significative.
Accreditamento e sorveglianza dei verificatori
Il verificatore deve essere accreditato per l’ambito pertinente e, per i dati di riferimento/new entrants, anche per il gruppo di attività n. 98. L’organismo nazionale di accreditamento valuta competenza, indipendenza, qualità delle procedure e capacità organizzativa; rilascia un attestato di durata massima quinquennale e svolge vigilanza annuale, rivalutazione e, se necessario, valutazioni straordinarie. In caso di violazioni gravi, persistenti o fraudolente, può disporre sospensione, revoca o riduzione dell’ambito.
Cooperazione tra autorità e trasparenza
Gli Stati membri devono assicurare scambio efficace di informazioni tra autorità competenti e organismi di accreditamento. È prevista la trasmissione annuale del programma di lavoro e della relazione di gestione, la gestione dei reclami entro tre mesi, la comunicazione delle misure amministrative e l’istituzione di una banca dati pubblica sui verificatori accreditati. Il sistema è rafforzato dalla valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento e dal riconoscimento reciproco degli attestati di accreditamento nell’Unione.
Disposizioni finali
Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 600/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2019, con norme transitorie per verifiche riferite a periodi precedenti. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 definisce l’oggetto: verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE, accreditamento e sorveglianza dei verificatori, riconoscimento reciproco e valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento. L’articolo 2 stabilisce l’applicazione dal 1° gennaio 2019 a emissioni, tonnellate-chilometro e dati per l’assegnazione gratuita. L’articolo 3 introduce definizioni chiave, tra cui rischio di non individuazione, verifica, inesattezza rilevante, soglia di rilevanza, sistema di controllo, rischio intrinseco, rischio di controllo, garanzia ragionevole, documentazione interna di verifica e squadre/figure di audit e di valutazione.
Presunzione di conformità e quadro generale di accreditamento
L’articolo 4 prevede che un verificatore che dimostri conformità alle norme armonizzate applicabili sia considerato conforme alle prescrizioni dei capi II e III nella misura in cui tali norme coprano le disposizioni del regolamento. L’articolo 5 rinvia al regolamento (CE) n. 765/2008 per le materie non disciplinate specificamente, in particolare per composizione, attività e requisiti degli organismi nazionali di accreditamento.
Principi e obblighi generali della verifica
L’articolo 6 afferma che una comunicazione verificata deve essere affidabile e rappresentare fedelmente i dati dichiarati. L’articolo 7 impone al verificatore di operare con garanzia ragionevole, senso critico professionale, indipendenza e nell’interesse pubblico; prevede la valutazione della completezza della comunicazione, della conformità al piano di monitoraggio o al piano della metodologia di monitoraggio, dell’assenza di inesattezze rilevanti e della possibilità di fornire informazioni per migliorare il sistema di monitoraggio e comunicazione.
Fase precontrattuale, tempistica e informazioni da fornire
Gli articoli 8-10 disciplinano la fase preliminare: il verificatore deve valutare rischi, ambito, competenze, risorse e tempi prima di accettare l’incarico, mentre il gestore o l’operatore aereo deve fornire tutte le informazioni utili. L’articolo 9 stabilisce i criteri per determinare la tempistica, inclusa la possibilità di remunerare tempo aggiuntivo quando emergano maggiore complessità, inesattezze o non conformità. L’articolo 10 elenca in modo dettagliato la documentazione da mettere a disposizione, compresi autorizzazione, piani di monitoraggio, valutazione dei rischi, procedure, comunicazioni precedenti, corrispondenza con l’autorità competente, dati di fonti esterne, piani di campionamento e, se del caso, documentazione CCS/CCS geologico e approvazioni per eventuali rinunce alle visite.
Analisi strategica, analisi dei rischi e piano di verifica
Gli articoli 11-13 richiedono una preliminare analisi strategica delle attività, del piano di monitoraggio e delle modifiche intervenute, nonché un’analisi dei rischi centrata su rischi intrinseci, controlli e rischio di controllo. Il verificatore deve quindi predisporre un piano di verifica con programma, piano di collaudo e piano di campionamento, calibrando il livello di test e la dimensione dei campioni in funzione dei rischi e della soglia di rilevanza e aggiornando il piano se emergono nuovi rischi.
Attività di verifica sostanziali e controllo della metodologia
Gli articoli 14-19 disciplinano l’esecuzione concreta della verifica: tracciamento del flusso dei dati, controlli sui sistemi informatici, sulle attività di controllo, sulla correttezza delle procedure e sull’attuazione della metodologia di monitoraggio. Sono previste procedure di analisi preliminari, sostanziali e finali, controlli dettagliati dei dati fino alla fonte primaria, verifiche su limiti di impianto, voli, flussi di fonti, corretta attribuzione ai sottoimpianti, dati mancanti, incertezze e campionamento. Specifiche regole riguardano il controllo dei metodi usati per colmare lacune nei dati e la verifica delle valutazioni dell’incertezza, incluse le metodologie semplificate.
Visite in sito e verifiche semplificate
L’articolo 21 impone in linea generale una o più visite in sito per valutare misurazioni, sistemi di monitoraggio e informazioni probanti; il gestore o l’operatore aereo deve garantire l’accesso ai siti. Gli articoli 31-34 consentono, in condizioni specifiche e talvolta con approvazione dell’autorità competente, di rinunciare alle visite in sito per impianti o operatori aerei a basso rischio o di ridotta entità, nonché di omettere alcuni controlli quando i dati sono generati da strumenti semplificati. Sono però previste ipotesi in cui la visita in sito è sempre obbligatoria, ad esempio prima verifica, assenza di visite nei due periodi precedenti, modifiche significative o verifiche sui dati di riferimento/new entrants.
Gestione di inesattezze, non conformità e soglia di rilevanza
Gli articoli 22-24 impongono al verificatore di segnalare tempestivamente inesattezze, non conformità e inosservanze del quadro ETS, chiedendone la correzione e valutandone l’impatto se non sanate. L’articolo 23 fissa le soglie di rilevanza: 5% per impianti di categoria A e B e per operatori aerei con emissioni annue fino a 500 kt CO2 fossile; 2% per impianti di categoria C e operatori aerei sopra 500 kt; 5% per tonnellate-chilometro e per i dati di riferimento/new entrants, con criteri differenziati per tipologia di dato. L’articolo 24 elenca i passaggi finali per concludere che il rischio di verifica è sufficientemente basso e che vi sono prove sufficienti per il parere.
Riesame indipendente, documentazione e dichiarazione di verifica
Gli articoli 25-29 disciplinano il riesame indipendente, la documentazione interna e il contenuto della dichiarazione di verifica. Il riesame deve essere svolto da soggetto distinto dalla squadra di verifica; la documentazione deve consentire il controllo da parte dell’organismo di accreditamento e dell’autorità competente. La dichiarazione di verifica può concludere per la soddisfazione della comunicazione, per la presenza di inesattezze rilevanti, per uno scopo di verifica troppo limitato o per non conformità/inosservanze tali da impedire un parere con garanzia ragionevole. La dichiarazione contiene contenuti minimi dettagliati, incluse date delle visite, responsabilità, parere, descrizione delle non conformità non corrette e, se richiesto, raccomandazioni. L’articolo 29 disciplina il trattamento delle non conformità non rettificate rispetto al periodo precedente.
Miglioramento continuo e piani semplificati
L’articolo 30 consente e in certi casi richiede raccomandazioni di miglioramento relative a valutazione dei rischi, flussi di dati, attività di controllo, monitoraggio e comunicazione. L’anno successivo il verificatore deve controllare se tali raccomandazioni sono state attuate e valutare l’impatto delle eventuali omissioni. Gli articoli 31-34 regolano anche i piani di verifica semplificati e la necessità di documentare le ragioni che giustificano la semplificazione.
Requisiti di competenza, team di verifica e imparzialità
Gli articoli 35-43 disciplinano gli obblighi organizzativi del verificatore: accreditamento per l’ambito pertinente, processo continuo di garanzia delle competenze, composizione della squadra di verifica, requisiti degli auditor e dei responsabili del riesame, uso di esperti tecnici, procedure operative e sistema di qualità. Vengono inoltre previste regole dettagliate su registri, riservatezza, indipendenza e imparzialità, incluso il divieto di consulenza o assistenza tecnica che crei conflitti di interesse e l’obbligo di non esternalizzare riesame indipendente e dichiarazione di verifica. È previsto anche un periodo di raffreddamento: l’auditor responsabile che svolga sei verifiche annuali per un operatore aereo deve astenersi per tre anni consecutivi.
Accreditamento dei verificatori
Gli articoli 44-54 stabiliscono che il verificatore può rilasciare dichiarazioni solo per gli ambiti di attività per i quali è accreditato, incluso il gruppo n. 98 per i dati di riferimento/new entrants. La domanda di accreditamento deve essere accompagnata da informazioni e documentazione su procedure, qualità, competenze, imparzialità e documentazione interna. L’organismo nazionale valuta la complessità dell’ambito, effettua l’esame documentale, visita i locali, osserva le attività, adotta decisioni su concessione/estensione/rinnovo e rilascia un attestato valido al massimo cinque anni. Sono previste vigilanza annuale, rivalutazione prima della scadenza, valutazioni straordinarie, ampliamento dell’ambito e misure amministrative di sospensione, revoca o riduzione in caso di violazioni gravi, persistenti, frodi o informazioni false.
Organismi nazionali di accreditamento e certificazione nazionale
Gli articoli 55-67 regolano gli organismi nazionali di accreditamento, la possibilità per gli Stati membri di affidare la certificazione dei verificatori persone fisiche a un’autorità nazionale diversa, l’accreditamento transfrontaliero e i requisiti di indipendenza. Si prevedono squadre di valutazione, requisiti di competenza per valutatori ed esperti tecnici, procedure, gestione dei reclami, registri, riservatezza e valutazione inter pares periodica organizzata dall’organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Gli Stati membri devono riconoscere gli attestati di accreditamento rilasciati dagli organismi che hanno superato la peer review; sono disciplinate anche l’equivalenza della certificazione nazionale, i controlli su tali autorità e le misure correttive.
Scambio di informazioni, banche dati e notifiche
Gli articoli 68-77 impongono un sistema efficace di cooperazione fra autorità competenti e organismi di accreditamento, con un punto di contatto unico se vi sono più autorità competenti. Ogni anno, entro il 31 dicembre, l’organismo nazionale di accreditamento deve trasmettere il programma di lavoro; entro il 1° giugno la relazione di gestione; i verificatori notificano entro il 15 novembre le verifiche pianificate. È prevista una banca dati pubblica con le informazioni essenziali sui verificatori accreditati, il reciproco scambio di informazioni sulle misure amministrative e sulla vigilanza, nonché la comunicazione all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento quando l’accreditamento è transfrontaliero. È ammesso l’uso di modelli elettronici e formati standardizzati.
Abrogazione, transitorio ed entrata in vigore
L’articolo 78 abroga il regolamento (UE) n. 600/2012 dal 1° gennaio 2019 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, mantenendone l’applicazione per verifiche relative a periodi anteriori al 1° gennaio 2019. L’articolo 79 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2019 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore.
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