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Sentenza

Sentenza n. 1561/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, 4 luglio 2025, n. 1178, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria n. 1178 del 4 luglio 2025, che aveva respinto il ricorso per l'esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 651 del 12 giugno 2013

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (curatela dell'ente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La curatela ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva ritenuto integralmente eseguito il giudicato dalla Regione mediante il decreto dirigenziale del 20 novembre 2013, n. 15676. L'appellante ha sostenuto che il giudicato del 2013 non riguardasse soltanto il contributo straordinario previsto dall'art. 44 della legge regionale n. 47 del 2011, ma anche l'obbligo regionale di erogare il contributo pluriennale ordinario di lire 300.000.000, pari a euro 154.937,22, derivante dall'art. 28, comma 4, della legge regionale n. 9 del 2007 e dalle altre disposizioni regionali richiamate. La Regione ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e del ricorso, il ne bis in idem e la prescrizione decennale dell'azione di ottemperanza. Ha inoltre sostenuto che il precedente giudizio di ottemperanza, definito dalle sentenze del TAR Calabria n. 879 del 2014 e n. 1511 del 2016, avesse già esaurito la controversia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha respinto l'eccezione di ne bis in idem, rilevando che il precedente giudizio di ottemperanza si era estinto, quanto alla posizione dell'ente, senza precludere la riproposizione dell'azione, in applicazione dell'art. 310 c.p.c.; la sentenza di merito n. 1511 del 2016 era stata infatti annullata senza rinvio per difetto di legittimazione dei dipendenti, ma tale annullamento non impediva alla curatela di proporre un nuovo giudizio. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione: oltre a essere tardivamente dedotta in appello, essa era infondata perché il termine decennale decorreva dall'ultimo atto interruttivo, individuato nei motivi aggiunti notificati nell'ambito del precedente giudizio. Nel merito, ha interpretato il giudicato del 2013 nel senso che esso imponeva alla Regione di erogare i contributi regionali previsti dalla normativa, compreso il contributo pluriennale ordinario di euro 154.937,22 annui, e non soltanto di riesaminare la richiesta relativa al contributo straordinario del 2011. Poiché il diniego del contributo straordinario era ormai definitivo, la Regione è stata condannata a pagare il contributo ordinario per gli anni dal 2007 al 2015, detratta la somma di euro 300.000 già versata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. È stato assegnato alla Regione il termine di trenta giorni; in caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega. La Regione è stata inoltre condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 6.000, oltre accessori se dovuti. Il dispositivo indica un compenso del commissario di euro 3.000, mentre la motivazione menziona euro 2.500.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e il termine decennale per l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il termine è stato ritenuto non decorso per effetto dell'atto interruttivo rappresentato dai motivi aggiunti.

  • art. 101 c.p.a.

    Impone all'appellato di riproporre le eccezioni non accolte o assorbite nella memoria di costituzione; la Regione non ha rispettato il termine previsto, dimezzato nel rito camerale.

  • art. 87 c.p.a.

    Determina il dimezzamento dei termini processuali nel rito camerale, rilevante per la tempestiva riproposizione dell'eccezione di prescrizione.

  • art. 310 c.p.c.

    l'estinzione del processo non estingue l'azione

    L'estinzione del precedente processo di ottemperanza non preclude la riproposizione dell'azione, purché essa intervenga prima della prescrizione del diritto azionato.

  • art. 28, comma 4, l.r. Calabria n. 9/2007

    Le disposizioni della legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 e della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 10 [...] sono estese al personale dipendente dell'Ente Autonomo Fiere di Cosenza [...]

    Costituisce, secondo il giudicato interpretato dal Consiglio di Stato, il fondamento dell'obbligo regionale di erogare il contributo pluriennale ordinario di lire 300.000.000, pari a euro 154.937,22.

  • art. 4 l.r. Calabria n. 13/1986

    La Regione partecipa [...] alle spese di funzionamento con il contributo annuo di L. 300.000.000

    Prevede il contributo annuo per le spese di funzionamento dell'ente fieristico, disposizione estesa all'Ente Fiere di Cosenza.

  • art. 3, comma 13, l.r. Calabria n. 15/2008

    Al fine di contribuire alla corresponsione degli emolumenti al personale in servizio all'Ente autonomo fiere di Cosenza [...] è autorizzata [...] la spesa di euro 300.000,00

    Ha autorizzato una spesa per l'esercizio 2008, ma il versamento di tale somma non esauriva l'obbligo di contribuzione pluriennale ordinaria.

  • art. 44 l.r. Calabria n. 47/2011

    Al fine di consentire la copertura di una parte delle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza

    Prevede un contributo straordinario distinto dal contributo pluriennale ordinario; il relativo diniego è stato ritenuto definitivo e non incluso nella condanna esecutiva.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato per il precedente ricorso avverso l'inerzia regionale, poi definito con la sentenza costituente il giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'estinzione di un precedente processo non estingue l'azione e non preclude la riproposizione della domanda, purché il diritto azionato non sia prescritto.
  • L'interpretazione dell'effetto conformativo del giudicato deve essere compiuta considerando il contenuto effettivamente deciso e le disposizioni normative esaminate nella sentenza, senza restringerlo a uno soltanto degli obblighi dedotti quando il giudicato abbia accolto una contestazione più ampia.
  • Quando il giudicato impone all'amministrazione di adempiere un obbligo legislativamente previsto di contribuzione, l'amministrazione non può ritenere eseguito il giudicato mediante il solo riesame di una distinta richiesta di contributo straordinario, se resta inadempiuto il contributo ordinario oggetto della decisione.
  • In sede di ottemperanza il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione in caso di persistente inerzia.
  • Le eccezioni di parte non riproposte tempestivamente dall'appellato nella memoria di costituzione, nei termini applicabili al rito camerale, non possono essere esaminate; in ogni caso, l'eccezione di prescrizione è infondata quando il termine sia stato interrotto da un atto processuale idoneo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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