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Sentenza

Sentenza n. 11629/2026 - Roma, Sezione 2

per l’ottemperanza e l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del per il Lazio, Sez. II, n. 8668/2026, pubblicata il 11.05.2026;

Giustizia amministrativa202606273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8668/2026, che aveva annullato il diniego del visto e ordinato il riesame dell’istanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, con istanza cautelare, deducendo la mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del TAR Lazio n. 8668/2026, pubblicata l’11 maggio 2026. La sentenza da eseguire aveva annullato il provvedimento di diniego del visto e imposto all’Amministrazione di riesaminare definitivamente l’istanza entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, nel rispetto del vincolo conformativo, dei principi di buona fede e correttezza e al fine di consentire, in assenza di ulteriori fattori ostativi, l’immatricolazione per l’anno accademico 2025-2026. Il Ministero si è costituito senza che risultasse effettuato il prescritto riesame. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso, rilevando che non risultava eseguito il riesame imposto dalla sentenza precedente. Ha quindi ordinato alla competente struttura ministeriale l’immediato riesame dell’istanza, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza ottemperanda. Ha nominato, con effetto dal 29 giugno 2026 e considerata la convocazione già comunicata all’interessata, il responsabile della struttura quale commissario ad acta, autorizzandolo a insediarsi e provvedere senza dilazione, anche mediante delega, in caso di ulteriore inadempimento. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, poiché la contestuale nomina del commissario ad acta consentiva un intervento immediato e perché era trascorso un breve periodo dalla pubblicazione della sentenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma il giudice può respingerla quando ritenga sufficiente la nomina contestuale di un commissario ad acta e consideri breve il tempo trascorso dall’obbligo di esecuzione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata adozione dell’attività amministrativa specificamente imposta da una sentenza di annullamento e riesame integra inadempimento dell’obbligo conformativo e giustifica l’ordine giudiziale di immediata riedizione del potere.
  • Quando la sentenza da eseguire impone il riesame dell’istanza entro un termine determinato, l’Amministrazione deve procedere effettivamente a tale riesame nel rispetto dei limiti conformativi stabiliti dal giudicato, senza potersi limitare alla mera inerzia o a una rivalutazione non conforme.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta può costituire misura sufficiente a garantire l’esecuzione immediata del giudicato e può giustificare il rigetto della richiesta di penalità di mora, in particolare quando sia trascorso un breve periodo dall’obbligo di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereBuona fede e correttezza della PA

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