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Sentenza

Sentenza n. 1120/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio di Classe dell’I.I.S. “-OMISSIS-” in data 19.03.2026, notificato ai genitori della studentessa -OMISSIS- in data 26.03.2026, con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalle attività scolastiche per giorni quattro con obbligo di frequenza; - della decisione dell’Organo di Garanzia del medesimo istituto scolastico del 15 maggio 2026, comunicata con nota prot. -OMISSIS- del 22.05.2026, che ha respinto il ricorso avverso il suddetto provvedimento disciplinare, confermando la sanzione di quattro giorni di sospensione; - di tutti gli atti del procedimento disciplinare, ivi compresi i verbali del Consiglio di Classe e la risposta del Dirigente scolastico richiamati dall’Organo di Garanzia; - per quanto occorrer possa, per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del comportamento omissivo dell’Istituto scolastico in ordine all’istanza di accesso agli atti presentata dall’Avv. Pedrali ai sensi della L. n. 241/1990; - con ogni consequenziale statuizione, anche ai fini risarcitori ove ritenuto di giustizia.

Giustizia amministrativa202600563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di quattro giorni di sospensione dalle attività scolastiche con obbligo di frequenza e successiva decisione dell’Organo di Garanzia che ha respinto il ricorso amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sanzione disciplinare irrogata alla figlia, contestando la violazione delle garanzie procedimentali, degli artt. 3 e 7 della l. 241/1990 e dello Statuto delle studentesse e degli studenti, per omessa comunicazione formale dell’avvio del procedimento, mancata specifica contestazione degli addebiti e violazione del contraddittorio. Hanno inoltre dedotto il difetto di accesso agli atti del procedimento disciplinare; il difetto di motivazione e la mancata valutazione di circostanze attenuanti, quali le scuse presentate dalla studentessa, l’accettazione delle stesse, il carattere asseritamente isolato dell’episodio e l’invio del messaggio su una chat privata al di fuori dell’orario scolastico; la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta; nonché il difetto di motivazione della decisione dell’Organo di Garanzia, ritenuta meramente adesiva e stereotipata. La condotta contestata consisteva nell’invio tramite WhatsApp di un file audio contenente espressioni gravemente offensive nei confronti di un compagno di classe, in un contesto di pregresse difficoltà relazionali e di precedenti comportamenti scorretti della studentessa.

La decisione

Il ricorso è stato respinto integralmente. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché i genitori erano stati coinvolti già prima dell’avvio formale del procedimento, mediante interlocuzioni con la dirigenza e un’assemblea di classe, e avevano partecipato al consiglio di classe straordinario, potendo esporre le proprie difese dopo la proposta di sanzione e prima della deliberazione. Il loro allontanamento durante la deliberazione finale è stato ritenuto legittimo, in ragione della posizione di conflitto di interessi. La domanda di accesso agli atti è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’istituto aveva depositato in giudizio tutta la documentazione del procedimento e la difesa ricorrente si era dichiarata soddisfatta. Sono stati respinti anche i motivi relativi alla motivazione e alle circostanze attenuanti: la motivazione risultava dal complesso degli atti procedimentali, i fatti erano noti e sufficientemente documentati, le scuse non eliminavano la gravità della condotta e la studentessa risultava recidiva. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che il messaggio fosse stato inviato fuori dall’orario scolastico e su una chat privata, poiché la condotta incideva sulle regole di convivenza scolastica e sulla funzione educativa dell’istituzione. La sanzione non è stata ritenuta sproporzionata, considerata la gravità del linguaggio utilizzato e la recidiva. Infine, la motivazione dell’Organo di Garanzia è stata ritenuta adeguata, trattandosi di un riesame complessivo conclusosi con la condivisione delle ragioni già espresse dal Consiglio di Classe; il richiamo alla motivazione precedente era legittimo in assenza di nuovi elementi. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in 2.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto mediante la considerazione complessiva degli atti del procedimento, dai quali risultavano con sufficiente chiarezza i fatti contestati e le ragioni della sanzione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione formale di avvio non ha determinato l’illegittimità della sanzione, poiché i genitori erano stati concretamente coinvolti nel procedimento e avevano potuto esercitare il diritto di difesa.

  • d.P.R. 249/1998

    Lo Statuto delle studentesse e degli studenti non impedisce l’irrogazione di sanzioni disciplinari, compresa la sospensione, quando siano necessarie per assicurare il rispetto delle regole scolastiche e della funzione educativa dell’istituzione.

  • art. 4 d.P.R. 249/1998

    La sanzione disciplinare deve essere valutata in rapporto alla gravità della condotta e alle circostanze del caso; nella fattispecie la sospensione è stata ritenuta ragionevole alla luce della gravità delle offese e della recidiva.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda incidentale di accesso è improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione deposita gli atti richiesti e il ricorrente dichiara di essere soddisfatto, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti presenti in camera di consiglio e assenza di opposizioni.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare scolastico, il diritto di difesa e il contraddittorio possono ritenersi garantiti quando i genitori dello studente siano stati previamente coinvolti dall’istituzione, abbiano avuto conoscenza sostanziale degli addebiti e siano stati ammessi a esporre le proprie difese prima della deliberazione definitiva, anche in assenza di una formale comunicazione autonoma di avvio.
  • Nel consiglio di classe chiamato a deliberare una sanzione disciplinare, è legittimo che lo studente e i genitori siano allontanati durante la fase deliberativa, poiché la loro partecipazione alla decisione può essere incompatibile con la posizione di interessati e con l’esigenza di garantire l’imparzialità dell’organo collegiale.
  • La motivazione di una sanzione disciplinare scolastica può risultare dal complesso degli atti del procedimento, purché da essi siano conoscibili i fatti contestati, la loro gravità e le ragioni della misura adottata; non è necessario che ogni elemento sia ripetuto analiticamente nel provvedimento finale.
  • L’invio di messaggi offensivi a un compagno tramite chat privata e al di fuori dell’orario scolastico può assumere rilievo disciplinare quando la condotta incida sulle relazioni interne alla comunità scolastica e contrasti con le regole di civile convivenza e con la funzione educativa dell’istituzione.
  • Nel valutare la proporzionalità di una sanzione disciplinare scolastica, possono essere considerati, oltre alla gravità oggettiva delle espressioni utilizzate, anche la reiterazione di condotte analoghe e i precedenti disciplinari dello studente; le scuse successive non comportano necessariamente l’eliminazione dell’illecito né l’obbligo di applicare una sanzione meno afflittiva.
  • L’organo di garanzia può motivare la decisione mediante il richiamo alla motivazione dell’organo disciplinare quando abbia effettuato un riesame complessivo della vicenda e non siano stati introdotti elementi di fatto nuovi, senza che ciò determini, per ciò solo, uno svuotamento della sua funzione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAccesso documentale
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

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