Cassazione Civile, Sentenza n. 1036/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia notificò a CA.EL. avvisi di accertamento per gli anni 2011 e 2012 per illegittima detrazione dell'IVA e relative sanzioni. Gli accertamenti si fondavano su un processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Dogane (2016) e contestavano operazioni ritenute soggettivamente inesistenti riconducibili a Decker Trade s.r.l., qualificata dall'Amministrazione come cartiera e interposta in un sistema di frodi carosello. Contestate anche quattro fatture in violazione dell'art. 60-bis DPR 633/1972 (questo ultimo rilievo non è oggetto dei motivi di ricorso in Cassazione). In primo grado la CTP di Napoli accolse CA.EL. per il 2011 e respinse per il 2012; in appello la CTR Campania, riuniti i ricorsi, annullò gli avvisi per carenza di motivazione relativamente al 2012 e, per le stesse ragioni di illegittimità dell'avviso, rigettò l'appello dell'Agenzia relativo al 2011. L'Agenzia ha quindi impugnato in Cassazione sostenendo omissione di esame di fatti decisivi e errori nella valutazione delle prove e dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia. Il Collegio ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse fondata su una motivazione propria e non fosse riconducibile alla cosiddetta "doppia conforme", per cui l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. non regge. Quanto al merito dei motivi, la Corte ha ritenuto che le doglianze dell'Amministrazione non cogliessero il senso della decisione territoriale: la CTR aveva ritenuto che gli avvisi d'accertamento fossero affetti da nullità per difetto di motivazione, in quanto non riproducevano né sintetizzavano i passaggi essenziali del verbale di constatazione relativi alla Decker Trade e mancavano necessari elementi da cui evincere l'interposizione soggettiva. I motivi di cassazione, che attaccavano la valutazione della prova e l'onere probatorio, sono stati considerati eccentrici rispetto alla ratio della sentenza impugnata e quindi inammissibili. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e l'Agenzia è condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in favore della società: euro 5.000,00 per competenze, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali).
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Citando il motivo di ricorso per omissione di esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non coglieva il senso della decisione regionale e non dimostrava che vi fosse un'omissione perseguita dalla norma.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Usato per denunciare violazione e falsa applicazione delle norme probatorie; la Corte ha ritenuto il rilievo inadeguato rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e quindi inammissibile.
art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.
La norma sulla inammissibilità per "doppia conforme" è stata valutata e ritenuta non applicabile perché la decisione della Commissione regionale poggiava su una ratio diversa rispetto a quella del primo grado.
artt. 2697, 2728, 2729 cod. civ.
Norme relative all'onere della prova e alle presunzioni; la Corte non ha affrontato né ribaltato la valutazione particolare delle prove fatta dal giudice di merito, ritenendo i rilievi dell'Amministrazione non adeguati a censurare la motivazione della CTR.
art. 19, comma 1; art. 21; art. 26; art. 54, comma 2; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamate in relazione agli addebiti IVA; dalla decisione regionale emerge l'indicazione che, quando si accusa un interposto, l'avviso d'accertamento deve contenere la riproduzione o almeno la sintesi dei passaggi essenziali del verbale di constatazione relativi al terzo (interposto), perché senza questi elementi manca la necessaria motivazione dell'atto impositivo.
art. 60-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come violazione contestata in relazione a quattro fatture; tuttavia tale contestazione non è stata oggetto dei motivi di cassazione esaminati.
art. 53 Costituzione
Invocato dall'Amministrazione in relazione alla disciplina tributaria; la Corte non ha pronunciato un'autonoma interpretazione costituzionale, limitandosi a rilevare l'inammissibilità dei motivi che lo richiamavano.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamata per la forma dell'udienza pubblica (celebrata nelle forme previste dalla norma); indicativa solo della modalità processuale utilizzata.
Massime di principio
- Un avviso d'accertamento che addebita la soggettiva inesistenza di operazioni per interposizione deve riprodurre o sintetizzare i passaggi essenziali del verbale di constatazione relativi al presunto interposto; l'assenza di tali elementi può determinare la nullità dell'atto per difetto di motivazione.
- La Corte di merito deve mettere in relazione in modo chiaro le prove raccolte e le conclusioni impositive: contraddizioni non chiarite tra i dati del verbale e le risultanze probatorie incidono sulla motivazione dell'accertamento.
- L'onere della prova circa l'interposizione e la frode grava sull'Amministrazione; se gli atti non espongono gli elementi concreti che collegano il terzo interposto all'operazione fittizia, il contribuente può ottenere l'annullamento per carenza motivazionale.
- La 'doppia conforme' (inammissibilità per sentenze di merito concordi) non opera se la sentenza d'appello si fonda su una ragione giuridica differente rispetto al primo grado: va verificata la ratio sottostante alle pronunce.
- In Cassazione i motivi devono incidere sulla corretta descrizione e applicazione del diritto ovvero dimostrare omissioni manifeste nel giudizio di merito; censure che non colgono la reale portata della decisione di merito risultano inammissibili.
- In casi di frodi carosello, occorre che l'atto impositivo documenti con chiarezza la catena di operazioni e i profili di connivenza o interposizione; altrimenti il rischio di nullità per difetto di motivazione è elevato.
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