Cassazione Penale, Sentenza n. 13938/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (sezione per il riesame) che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a Sergio Piccolo, indiziato di partecipazione ad associazione per delinquere e corruzione aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. La difesa aveva fatto valere l'incensuratezza dell'indagato, le dimissioni da cariche societarie, le dichiarazioni rese in interrogatorio di garanzia e il sequestro preventivo delle imprese del raggruppamento, sostenendo che tali elementi escludevano il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso relativi alla insufficiente e apparente motivazione del Tribunale sul punto specifico delle esigenze cautelari. Ha rilevato che il giudizio di persistenza del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio è apodittico e non confronta le argomentazioni difensive concrete (incensuratezza, dimissioni irrevocabili, contenuto dell'interrogatorio, sequestro delle imprese, ecc.). Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
La Corte osserva che, pur esistendo una duplice presunzione relativa per i delitti aggravati di cui all'art. 416-bis.1, tale circostanza non esime il giudice dalla necessità di motivare concretamente la persistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio) rispetto agli elementi difensivi specifici.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la determinazione della competenza al giudizio in sede di rinvio: il procedimento viene devoluto nuovamente al Tribunale di Reggio Calabria ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Quando l'appello verte esclusivamente sulla persistenza delle esigenze cautelari, il giudice del riesame deve motivare in modo concreto e specifico il giudizio di pericolo di reiterazione e/o di inquinamento probatorio, confrontandosi con le circostanze difensive indicate.
- La presenza di intercettazioni e di presunzioni connesse alla fattispecie aggravata (art. 416-bis) non basta di per sé a giustificare la misura cautelare se il giudice non spiega perché gli elementi difensivi non neutralizzano il rischio contestato.
- L'incensuratezza dell'indagato, le dimissioni da cariche societarie, le dichiarazioni rese in interrogatorio e il sequestro delle imprese sono elementi che devono essere valutati e argomentati espressamente nella decisione sulle misure cautelari.
- La mancata considerazione o il mancato confronto con specifiche argomentazioni difensive costituisce vizio di motivazione idoneo all'annullamento della decisione e al rinvio per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe documentare e sottolineare gli elementi concreti che neutralizzano il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio, chiedendo espressamente al giudice che tali elementi siano valutati e motivati nel provvedimento.
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