Sentenza del 20/05/2015 n. 10324 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento notificata il 18 dicembre 2007, dell'importo di 108,85 euro, relativa a spese di giustizia. Ha contestato l'esistenza e la validità del titolo, la legittimità della pretesa e dell'esecuzione, l'assenza nella cartella della causale e della motivazione, la prescrizione, nonché la legittimazione della concessionaria Gest Line S.p.A. Ha sostenuto, in particolare, che alla data di emissione e notifica della cartella la società fosse giuridicamente inesistente, perché estinta, e quindi priva del potere di pretendere il pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che il Tribunale aveva omesso di esaminare e decidere l'eccezione relativa all'inesistenza giuridica e alla carenza di legittimazione della concessionaria. Tale omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni rilevanti e decisive ritualmente proposte. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza del Tribunale è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione del Tribunale Civile di Napoli, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione. Non è stata quindi definitivamente accertata l'inesistenza del debito o l'illegittimità della cartella.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La mancata decisione su un'eccezione specifica, rilevante e potenzialmente decisiva, costituisce omessa pronuncia e vizio della sentenza.
Art. 617 c.p.c.
Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi, soggetta a un termine di decadenza; il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta oltre il termine decorrente dalla notifica della cartella.
Art. 615 c.p.c.
Disciplina l'opposizione all'esecuzione, relativa al diritto di procedere esecutivamente. Il ricorrente sosteneva che alcune contestazioni riguardassero l'inesistenza del diritto di credito e fossero quindi proponibili senza il termine dell'art. 617 c.p.c.; la Cassazione non ha deciso definitivamente tale questione, ritenendo assorbiti i motivi.
Legge n. 689 del 1981, articoli 22 e seguenti
Prevede il rito e i termini per l'opposizione alle sanzioni amministrative; il Tribunale aveva ritenuto tardive le contestazioni riconducibili a tale disciplina.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57
Limita l'ammissibilità delle opposizioni all'esecuzione nell'ambito della riscossione esattoriale, salvo specifiche eccezioni; la Cassazione non ha esaminato nel merito tale motivo perché assorbito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 248
Richiamato dal ricorrente in relazione alla riscossione delle spese di giustizia e alla disciplina della cartella di pagamento; la Cassazione non ne ha fornito una valutazione definitiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del termine e della giurisdizione tributaria; la questione non è stata decisa dalla Cassazione.
Art. 360 c.p.c., n. 4
Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza derivante, tra l'altro, dalla violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.
Art. 616 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
Il regime di impugnazione dipende dalla legge processuale vigente alla data di pubblicazione della sentenza. Poiché la sentenza era stata pubblicata l'8 maggio 2009, risultava ricorribile per Cassazione e non appellabile.
Massime di principio
- Il giudice deve esaminare tutte le domande e le eccezioni specificamente proposte che siano rilevanti e potenzialmente decisive; l'omissione determina omessa pronuncia e cassazione della sentenza.
- La Cassazione, quando accerta un'omessa pronuncia, normalmente cassa la decisione e rinvia al giudice di merito, senza decidere necessariamente il merito della pretesa.
- La contestazione della legittimazione o dell'esistenza giuridica del soggetto che ha emesso o notificato l'atto può essere decisiva e non può essere ignorata, soprattutto se si deduce l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese.
- Occorre distinguere tra opposizione agli atti esecutivi, soggetta a termini brevi, e opposizione all'esecuzione, relativa all'esistenza del diritto di procedere; la qualificazione della doglianza dipende dal suo contenuto concreto.
- Il termine e il mezzo di impugnazione di una sentenza si determinano, in generale, in base alla disciplina vigente alla data di pubblicazione della sentenza stessa.
- La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva sul debito: comporta la riapertura dell'esame davanti al giudice indicato dalla Corte, che dovrà decidere anche le questioni non esaminate e le spese.
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