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Sentenza

Sentenza n. 1027/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) della nota prot. n. 7818/U del 25.08.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “U. Foscolo” di Cancello ed Arnone (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202504241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del dirigente scolastico che assegnava al minore 18 ore settimanali di sostegno su 30 ore di frequenza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui, per l'anno scolastico 2025/2026, erano state assegnate al minore 18 ore di sostegno didattico a fronte di 30 ore settimanali di frequenza, chiedendo l'annullamento dell'atto, l'accertamento del diritto al sostegno per l'intero orario e la condanna dell'amministrazione all'assegnazione di un docente specializzato per 30 ore settimanali. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato la redazione del Piano Educativo Individualizzato. Il PEI è stato poi impugnato in un distinto giudizio, nel quale era stata inizialmente confermata l'assegnazione di 18 ore; successivamente il PEI è stato revisionato e l'amministrazione ha assegnato il sostegno per l'intero orario di frequenza, con rapporto 1:1. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo l'ordinanza cautelare, l'amministrazione scolastica aveva adempiuto alle richieste sostanziali del ricorrente: aveva redatto un PEI adeguato alla patologia del minore e assegnato l'insegnante di sostegno per l'intero orario, con rapporto 1:1. Il giudice ha precisato che il medesimo esito era già stato dichiarato nel distinto giudizio relativo al PEI, autonomamente proposto anziché mediante motivi aggiunti nel presente processo. Le spese sono state compensate, per evitare indebite duplicazioni rispetto al giudizio successivo avente a oggetto il medesimo bene della vita.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, quale base per l'oscuramento dei dati sanitari.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato tra i presupposti normativi per la tutela dei dati personali nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione al trattamento e alla protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta atti o comportamenti satisfattivi che attribuiscono integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito, rendendo non più attuale la decisione sull’impugnazione.
  • Nel contenzioso relativo all’assegnazione del sostegno scolastico, la revisione del PEI e l’assegnazione dell’insegnante per l’intero orario di frequenza, con rapporto 1:1, possono determinare la cessazione della materia del contendere quando corrispondono integralmente alla pretesa azionata.
  • Quando un distinto giudizio, proposto autonomamente anziché mediante motivi aggiunti, riguarda il medesimo bene della vita ed è già definito con cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate per evitare duplicazioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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