Sentenza n. 261/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del 21.11.2025 prot. n.18170 del Responsabile dell’Area Tecnica 1 del Comune di Salve, comunicato in pari data, di rigetto dell’istanza di permesso di costruire presentata il 28.7.2025 prot. n.0011879 per il mantenimento annuale delle strutture di pertinenza dello stabilimento balneare “Le Maldive del Salento” già autorizzate con i permessi di costruire n.78 del 24.6.2024 e n.55 del 11.7.2025, della nota del 9.10.2025 prot. n.0015468 contenente preavviso di rigetto, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per il mantenimento annuale di strutture pertinenziali di uno stabilimento balneare già autorizzate con titoli edilizi stagionali
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore stabilimento balneare)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale del 21 novembre 2025, nonché il preavviso di rigetto, relativo alla richiesta di mantenimento annuale di strutture di servizio dello stabilimento balneare, già autorizzate con permessi di costruire rilasciati nel 2024 e nel 2025, sebbene con clausola di stagionalità. Ha dedotto la violazione dell’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 13 della legge regionale n. 20/2001; la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa adeguata considerazione delle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto; il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza, in relazione all’assimilazione del mantenimento annuale a una nuova edificazione e alla compromissione dello ius edificandi e del diritto di proprietà; l’irragionevolezza e falsa applicazione delle NTA del piano adottato e del vigente programma di fabbricazione, oltre a disparità di trattamento e lesione del legittimo affidamento. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il diniego era motivato dal contrasto dell’intervento con la disciplina della zona E2 del piano adottato, con il Progetto Norma PN3 e con le NTA del vigente programma di fabbricazione, che richiedevano uno studio unitario della zona e il previo parere dell’ufficio urbanistico regionale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato e lo ha deciso in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha accolto le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, assorbendo le restanti questioni. Le strutture erano già state regolarmente autorizzate con titoli edilizi efficaci, pur soggetti a clausola di stagionalità; pertanto, la richiesta di mantenimento annuale non poteva essere aprioristicamente qualificata come richiesta di realizzazione di una nuova opera. L’amministrazione avrebbe dovuto considerare l’esistenza e il già autorizzato impatto territoriale dei manufatti e spiegare concretamente per quali ragioni la loro permanenza per l’intero anno fosse incompatibile con la potestà pianificatoria comunale o con gli indirizzi del piano adottato. Il diniego, invece, aveva assimilato erroneamente il mantenimento annuale a una nuova costruzione, senza confrontarsi con i precedenti titoli edilizi e senza motivare la necessità di uno studio unitario, benché tale adempimento non fosse stato ritenuto necessario per il rilascio dei titoli stagionali nella vigenza del medesimo programma di fabbricazione. Il provvedimento è stato annullato, con salvezza del riesercizio del potere da parte del Comune emendato dai vizi riscontrati. Le spese sono state dichiarate irripetibili per la mancata costituzione dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti processuali e la causa è matura per la decisione.
art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità del diniego, senza una specifica interpretazione autonoma da parte del giudice.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato in relazione all’obbligo di considerare e motivare sulle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; la relativa censura è stata assorbita, mentre il giudice ha comunque riscontrato un difetto generale di motivazione e istruttoria.
art. 13 l.r. n. 20/2001
Richiamato dalla ricorrente quale parametro urbanistico-edilizio; la decisione non ne offre una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Un’opera edilizia già assentita con titoli validi, anche se soggetta a clausola di stagionalità, non può essere qualificata automaticamente come nuova costruzione per il solo fatto che venga chiesto il suo mantenimento durante l’intero anno solare.
- Il diniego di una richiesta di mantenimento annuale di manufatti già autorizzati stagionalmente deve confrontarsi specificamente con la preesistenza e la legittima autorizzazione delle opere, indicando in concreto le ragioni per cui la permanenza annuale sarebbe incompatibile con la disciplina urbanistica o con gli indirizzi di pianificazione.
- Quando l’amministrazione intende imporre, per il mantenimento annuale di strutture già autorizzate, ulteriori adempimenti urbanistici come uno studio unitario della zona, deve motivare specificamente la necessità di tali adempimenti, soprattutto se non erano stati richiesti per il rilascio dei precedenti titoli edilizi stagionali.
- È illegittimo il diniego che assimila il mantenimento annuale di opere esistenti e regolarmente autorizzate alla realizzazione di una nuova opera senza svolgere un’istruttoria concreta sull’incidenza della permanenza annuale e senza esplicitare un’adeguata motivazione.
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