Cassazione Civile, Ordinanza n. 06542/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Una società aveva ricevuto un avviso di accertamento con recupero a tassazione, per l'anno 2009, di un importo pari al controvalore di un quantitativo d'oro che la stessa sosteneva di aver ricevuto in prestito d'uso dal socio e legale rappresentante. L'Ufficio aveva invece ritenuto che l'operazione celasse una liberalità o comunque una cessione onerosa, con conseguente sopravvenienza attiva tassabile. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR aveva riformato la decisione, valorizzando elementi quali l'assenza di un intermediario qualificato, la mancanza di un termine vincolante per la restituzione o il riacquisto, l'assenza di garanzie e il carattere non realmente corrispettivo del saggio dell'1% pattuito. In cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi; motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 62 d.lgs. n. 546/1992; contraddittorietà della sentenza per avere qualificato l'operazione come cessione onerosa pur in presenza di iniziale qualificazione ufficiosa come cessione gratuita e applicazione dell'art. 88 TUIR; omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di applicare l'art. 88, comma 4, TUIR; violazione dei criteri di interpretazione del contratto, soprattutto del dato letterale e del comportamento successivo delle parti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato. Ha escluso che la CTR avesse alterato il thema decidendum o omesso di pronunciare sulle questioni rilevanti; ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello conteneva un'argomentazione puntuale e intelligibile; ha ritenuto non contraddittoria la riqualificazione dell'operazione come cessione onerosa ai fini della tassazione della sopravvenienza attiva; ha considerato implicitamente disattesa la tesi del versamento del socio a fondo perduto o in conto capitale, incompatibile con la qualificazione onerosa; ha infine ritenuto inammissibile la censura sui canoni ermeneutici perché diretta a ottenere una diversa ricostruzione del fatto/contratto, non sindacabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia; è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 88, comma 3, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
art. 88, comma terzo, lett. b)
La sopravvenienza attiva può essere configurata, ai fini fiscali, quando l'operazione sia riqualificata in modo incompatibile con la tesi del prestito d'uso e sia ravvisabile un effetto patrimoniale imponibile.
art. 88, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La prospettata applicazione per versamenti del socio a fondo perduto o in conto capitale è stata ritenuta incompatibile con l'accertata natura onerosa del negozio e quindi implicitamente esclusa.
art. 112 c.p.c.
La CTR non ha pronunciato oltre i limiti della domanda né ha alterato i termini della controversia.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata respinta perché riferita in sostanza alla ricostruzione del fatto e non a una vera violazione del principio di disponibilità delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Non vi è motivazione apparente quando la sentenza consente di comprendere il ragionamento decisorio anche se la parte ne contesta la correttezza.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria regionale è stata ritenuta sufficientemente articolata.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura di difetto motivazionale è stata esclusa perché la decisione d'appello supera il minimo costituzionale di motivazione.
art. 1362 c.c.
Il comportamento successivo delle parti può essere considerato, ma non impone di per sé un diverso esito interpretativo quando il giudice di merito lo abbia già valutato e ritenuto non decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudice di merito può riqualificare l'operazione negoziale ai fini fiscali, valorizzando la realtà economico-giuridica dell'atto desumibile dal suo contenuto oggettivo e dagli elementi complessivi del caso, anche in contrasto con la qualificazione formale prospettata dalle parti.
- La motivazione è solo apparente, e dunque nulla, quando sia graficamente esistente ma non renda percepibile il percorso logico seguito dal giudice; non è invece censurabile in cassazione una motivazione che, pur concisa, consenta di comprendere le ragioni della decisione.
- La censura di omessa pronuncia non è fondata quando la questione dedotta risulta incompatibile con la statuizione principale adottata dal giudice di merito, potendosi ritenere assorbita o implicitamente rigettata.
- Le doglianze in tema di interpretazione del contratto non possono risolversi nella mera richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio o in una nuova valutazione del significato negoziale, perché ciò esula dai limiti del giudizio di legittimità.
- In sede di cassazione, la denuncia di violazione delle regole ermeneutiche è ammissibile solo se si contesti l'erronea applicazione dei criteri legali di interpretazione; se invece si contesta il risultato interpretativo, la censura è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06370/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06371/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06374/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06379/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06380/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06383/2023 del 03/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →