Cassazione Penale, Sentenza n. 41864/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la pronuncia di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. contestando l'illogicità della motivazione quanto alla compensazione delle spese di parte civile (art. 444, comma 2 c.p.p.) e denunciando violazione di norme rilevanti in tema di liquidazione e rimborso delle spese (richiamando artt. 185, comma 2 c.p. e 2059 c.c.), poiché il giudice aveva compensato le spese sostenute dalle parti civili con motivazione ritenuta meramente apparente e insufficiente
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulla compensazione delle spese in favore delle parti civili: ha annullato la sentenza impugnata per quanto concerne la compensazione delle spese con riguardo alle parti civili costituite e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello (affidando al giudice di rinvio la necessità di integrare la motivazione e rivalutare la questione delle spese). Le altre statuizioni (applicazione della pena, concordato, ecc.) sono rimaste inalterate
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
il giudice puo' disporre la compensazione delle spese di parte civile ove ricorrano "giusti motivi"
Il giudice, nel giudizio di applicazione della pena su richiesta, può compensare le spese delle parti civili ma deve motivare anche sinteticamente i "giusti motivi" che giustificano l'esercizio di tale potere; motivazione insufficiente determina vizio impugnabile
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena da parte di P.M. e imputato; tuttavia la Corte conferma che tale limitazione non opera con riferimento alle statuizioni sulle spese delle parti civili, che rimangono sindacabili in Cassazione
art. 589-bis cod. pen.
Norma del fatto-reato per cui era stato imputato Manzo Carlo (omicidio stradale aggravato), indicata quale fattispecie oggetto del patteggiamento
art. 185, comma 2 cod. pen.
Norma richiamata dalle parti civili in relazione alla disciplina delle spese/risarcimento; la Corte ha considerato rilevante la corretta applicazione e motivazione delle norme che regolano il rimborso delle spese in favore delle parti civili
art. 2059 cod. civ.
Norma civile in tema di liquidazione delle spese e del risarcimento; richiamata dalle parti civili e tenuta presente dalla Corte nella valutazione del vizio motivazionale sulla compensazione delle spese
Massime di principio
- La statuizione sulle spese in una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) è sindacabile in Cassazione: l'accordo tra P.M. e imputato non impedisce il controllo sulla condanna o compensazione delle spese a favore della parte civile
- Quando il giudice dispone la compensazione delle spese ex art. 444 c.p.p. deve indicare i "giusti motivi" e motivare anche sinteticamente la decisione; motivazione meramente apparente o non congrua è motivo di annullamento
- Se la Corte di cassazione annulla la pronuncia relativa alla liquidazione delle spese della parte civile, il rinvio va generalmente al giudice civile competente per valore in grado di appello quando l'annullamento riguarda il diritto della parte civile alla liquidazione; va al giudice penale se la statuizione manca del tutto
- Il ricorso per le parti civili è uno strumento efficace per contestare una compensazione delle spese carente di motivazione: è utile che le parti civili documentino in modo chiaro le spese sostenute e la loro rilevanza processuale per rendere più solida la decisione favorevole
- Nei casi di patteggiamento il giudice deve separare la valutazione dell'accordo sull'entità della pena dalla valutazione delle pretese delle parti civili: queste ultime conservano diritti autonomi che richiedono motivazione distinta
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41843/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41844/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41848/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41849/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41850/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41851/2023 del 16/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →