Cassazione Penale, Sentenza n. 38524/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Milano che lo aveva dichiarato responsabile del reato previsto dall'art.187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e lo aveva condannato a 6 mesi di arresto e €2.000 di ammenda (sostituiti da lavoro di pubblica utilità per 6 mesi e 8 giorni) con sospensione della patente per 2 anni. L'appello contestava: (1) la dosimetria della pena (ritenuta superiore al minimo edittale) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche; (2) la quantificazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) nella misura massima prevista (2 anni). La Corte d'appello ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'art.593, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte relativa alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche (primo motivo), ritenendo che la discrezionalità del giudice di merito e la motivazione fornita fossero legittime. Ha invece accolto il secondo motivo relativo alla durata della sanzione accessoria: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse applicato la sospensione della patente nella misura massima senza adeguata motivazione e ha annullato la sentenza limitatamente a quella parte, rinviando il giudizio sul punto al Tribunale di Milano per nuovo esame da parte di giudice diverso. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità penale è stata dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma che disciplina la responsabilità per guida in condizioni previste dal codice della strada; la Corte conferma la responsabilità dell'imputato ai sensi di questa norma come accertata dal Tribunale.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ricorda che il giudice di merito ha discrezionalità nella graduazione della pena e che è sufficiente una motivazione che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 (anche con espressioni generali), salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla media edittale, caso in cui occorre motivazione più dettagliata.
art. 62-bis c.p. (riformato dal d.l. 23/05/2008, n.92, conv. L.24/07/2008, n.125)
Dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere le circostanze attenuanti generiche; il giudice può legittimamente negarle in assenza di elementi positivi rilevanti.
art. 593, comma 3, c.p.p.
Norma che consente alla Corte d'appello di qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione quando l'appello verte su sentenza con sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; applicata nel procedimento per il passaggio degli atti alla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in Cassazione l'impugnazione sulla dosimetria è inammissibile salvo che emerga una manifesta illogicità o una pena assai superiore alla media edittale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica l'assenza di elementi positivi utili al riconoscimento, specie dopo la riforma dell'art.62-bis c.p.
- Quando la sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente) è fissata nella misura massima, il giudice di merito deve fornire una motivazione specifica; in mancanza la Cassazione può annullare la quantificazione e rinviare.
- Se l'appello verte su una sentenza che ha applicato una sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la Corte d'appello può qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'art.593 c.p.p. e trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione.
- Un annullamento parziale della Cassazione (limitato alla quantificazione di una sanzione accessoria) comporta il rinvio per nuovo esame su quel profilo a diversa composizione del giudice di merito, mentre la responsabilità penale accertata può essere dichiarata irrevocabile.
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