Cassazione Penale, Sentenza n. 36895/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) contesta l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. (più persone riunite), sostenendo che il complice Bahauddin Acraf non ha offerto contributo esecutivo né la sua presenza è stata percepita dalla vittima; 2) contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità), ritenendo che il danno economico fosse limitato (260 euro) e che non si sia verificato pregiudizio all'integrità psicofisica della persona offesa né condotta violenta tale da escludere l'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'aggravante perché la Corte di merito aveva correttamente accertato che si erano consumate due rapine alla stessa vittima (prima 100 euro, circa un'ora dopo circa 260 euro più alcuni biglietti della lotteria) e che, nella seconda occasione, la vittima aveva percepito la presenza di un altro soggetto, sussistendo quindi i presupposti per l'aggravante 'più persone riunite'. Inoltre la doglianza era in parte inammissibile per essere stata formulata con argomentazioni non dedotte in appello (es.: interpretazione che richiederebbe la presenza di cinque persone). Sulla mancata attenuante per speciale tenuità la Cassazione ha confermato che il giudice di merito ha correttamente valutato l'entità complessiva del pregiudizio (importo totale ≈360 euro più turbamento della vittima) e che la valutazione sulla special tenuità è rimessa al giudice di merito e non censurabile in cassazione se priva di vizi logico-giuridici. Perciò è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p., comma 3, n. 1 (aggravante "più persone riunite")
L'aggravante richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia; la mera presenza del complice, se percepita dalla vittima, può costituire rafforzamento della violenza/ minaccia e giustificare l'aggravante.
art. 62, n. 4 c.p. (attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità)
Per la sua configurabilità nella rapina non è sufficiente il valore economico modesto del bene: il giudice deve valutare complessivamente anche gli effetti sulla libertà, integrità fisica e morale della vittima; solo se il pregiudizio complessivo è di speciale tenuità l'attenuante può essere riconosciuta.
Cass. Sez. 2, sent. n. 40860/2022
Giurisprudenza richiamata a chiarire i presupposti dell'aggravante 'più persone riunite' (simultaneità e percezione della presenza da parte della vittima).
Cass. Sez. 2, sent. n. 50987/2015
Giurisprudenza richiamata sul criterio di valutazione, da parte del giudice di merito, della speciale tenuità del danno nella rapina e sull'insindacabilità in sede di legittimità se priva di vizi.
Massime di principio
- L'aggravante 'più persone riunite' si verifica quando almeno due persone sono presenti simultaneamente e la loro presenza è percepita dalla vittima al momento della violenza o minaccia; non è richiesta che entrambi i soggetti abbiano materialmente eseguito l'azione, basta che la presenza rafforzi la condotta.
- L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità nella rapina va valutata in termini complessivi: non solo il valore economico sottratto, ma anche l'effetto sulla libertà, integrità fisica e morale della vittima; la valutazione è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interveniene solo per vizi logico-giuridici.
- Se il giudice di merito riconosce circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante, la contestazione dell'aggravante in sede di Cassazione può risultare priva di interesse se la sua esclusione non migliorerebbe la posizione dell'imputato.
- I motivi di ricorso generici o che ripropongono censure già formulate in termini diversi rispetto all'originario appello rischiano l'inammissibilità; in Cassazione non si riesaminano i fatti provati salvvo errori di diritto o violazioni procedurali.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. prezzo alla cassa delle ammende) se richiesto dal Procuratore Generale.
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