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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18174/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di accertamento negativo del credito contributivo proposta dalla titolare della ditta individuale contro l'INPS, a fronte di verbali ispettivi che avevano riqualificato come rapporti di lavoro subordinato quattordici rapporti intercorsi tra studentesse e l'azienda, nell'ambito di iniziative di alternanza scuola-lavoro/tirocinio svolte tra giugno e settembre 2012. La parte privata sosteneva la legittimità dei percorsi formativi ai sensi della normativa sull'alternanza scuola-lavoro e dei tirocini, negando la debenza dei contributi. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che nell'azienda non vi fosse una reale offerta formativa; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, escludendo l'obbligo contributivo. L'INPS ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sui tirocini e sull'alternanza scuola-lavoro e sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso l'accertamento decisivo sulle concrete modalità di svolgimento dei tirocini e sulla effettiva esistenza del momento formativo. La controparte proponeva ricorso incidentale censurando la declaratoria di inammissibilità dell'appello nei confronti dell'Ispettorato per difetto di interesse, ritenendo che tale profilo fosse già stato deciso in primo grado e non devoluto in appello.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'INPS, ritenendo fondato il motivo relativo al vizio di sussunzione della sentenza di appello, perché il giudice di merito non aveva accertato in concreto se i rapporti fossero davvero riconducibili al modello legale di alternanza scuola-lavoro/tirocinio oppure, in difetto di reale contenuto formativo, alla subordinazione con conseguente obbligo contributivo. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della parte privata, sia per difetto di specifica autosufficienza nelle censure, sia perché non era indicato quale concreto pregiudizio processuale ne fosse derivato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare non era decorso, poiché la notificazione della sentenza non era idonea a far decorrere il termine breve.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve non decorre se la notificazione della sentenza non indica in modo univoco il difensore quale destinatario della notifica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il Collegio ha trattenuto la causa in camera di consiglio con riserva del deposito dell'ordinanza.

  • art. 18 L. 196/1997

    Richiamato come base normativa dei tirocini formativi e di orientamento ratione temporis applicabile.

  • art. 1 D.M. 142/1998

    Richiamato come disciplina attuativa dei tirocini formativi e di orientamento.

  • art. 4 L. 53/2003

    Richiamato quale norma che ha modificato il sistema dell'alternanza scuola-lavoro.

  • D.Lgs. 77/2005

    Richiamato quale disciplina dell'alternanza scuola-lavoro per gli studenti del secondo ciclo di istruzione.

  • artt. 112, 324, 329 e 342 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale per sostenere l'errore della Corte territoriale sulla questione dell'interesse ad agire e dei limiti del devolutum.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ritenuti sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare solo se, dalla relata, risulta in modo espresso e univoco che il destinatario è il difensore costituito; non basta la mera indicazione del suo nominativo nell'epigrafe della sentenza o la consegna dell'atto presso la sede dell'ente o dell'avvocatura interna.
  • Nel giudizio sull'eventuale debenza contributiva per rapporti formalmente qualificati come alternanza scuola-lavoro o tirocinio, il giudice deve accertare in concreto se il rapporto abbia effettivamente realizzato il modulo formativo previsto dalla legge; in mancanza di un'effettiva offerta formativa, il rapporto può essere riqualificato secondo la sua effettiva natura, con le conseguenti ricadute contributive.
  • La decisione che risolve la controversia sulla sola base di differenze astratte tra discipline succedutesi nel tempo, senza verificare le concrete modalità di svolgimento del rapporto, incorre in vizio di sussunzione e deve essere cassata per nuovo esame di merito.
  • L'impugnazione per vizio processuale è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i passaggi decisivi da cui emergerebbe l'errore denunciato e non spiega quale concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito sia derivato dalla violazione dedotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiLavoro a termine
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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