Cassazione Civile, Ordinanza n. 32413/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Corte d'appello aveva accolto la domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile, condannando il Ministero a pagare una somma a titolo indennitario e le spese. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione avverso tale decreto. Il Ministero eccepiva l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto prima esperire la fase dell'opposizione prevista dalla disciplina speciale. La Corte di cassazione ha rilevato che, in base all'art. 5-ter, comma 5, della L. n. 89/2001, il ricorso per cassazione non è proponibile direttamente contro il decreto monitorio della corte d'appello, dovendo prima essere proposto l'opposizione davanti alla stessa corte, la quale decide in sede collegiale con decreto impugnabile poi in cassazione. Il ricorrente aveva invece impugnato direttamente il decreto monitorio, senza passare dalla fase di opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il rimedio corretto contro il decreto monitorio in materia di equa riparazione è l'opposizione davanti alla corte d'appello e non il ricorso immediato per cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5-ter, comma 5, L. n. 89/2001
ricorso per cassazione avverso il decreto monitorio; opposizione innanzi alla competente corte d'appello; ricorso per cassazione solo avverso il provvedimento collegiale successivo all'opposizione
La norma prevede un rimedio bifasico: contro il decreto monitorio di equa riparazione non è ammesso ricorso diretto per cassazione, ma deve essere previamente proposta opposizione alla corte d'appello, e solo il decreto emesso all'esito di tale opposizione è ricorribile per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti temporali e processuali, deve darsi atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12
La disposizione ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il decreto monitorio emesso dalla corte d'appello non è immediatamente ricorribile per cassazione.
- Il rimedio ordinario contro il decreto monitorio è l'opposizione davanti alla stessa corte d'appello; solo il decreto collegiale pronunciato sull'opposizione è suscettibile di ricorso per cassazione.
- La proposizione del ricorso per cassazione senza avere prima esperito l'opposizione prevista dalla legge determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e ne ricorrono i presupposti di legge, va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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