Sentenza n. 769/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza n. -OMISSIS-del 23 dicembre 20-OMISSIS- (ordinanza preliminare n. -OMISSIS-) emessa dal Comune di Recco – Settore Edilizia, Urbanistica e Attività Produttive (doc. 1), trasmessa il 27 dicembre 20-OMISSIS-, - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 23 dicembre 20-OMISSIS- (ordinanza preliminare n. -OMISSIS-), dal Comune di Recco – Settore Edilizia, Urbanistica e Attività Produttive (doc. 2), trasmessa il 27 dicembre 20-OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non noto. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 28/4/2023 ha impugnato i medesimi atti gravati con l’atto introduttivo sotto ulteriori profili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due ordinanze comunali preliminari in materia edilizia, relative a opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due ordinanze del Comune di Recco, adottate dal Settore Edilizia, Urbanistica e Attività Produttive, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Con motivi aggiunti ha dedotto ulteriori profili di illegittimità dei medesimi provvedimenti. Nel corso del giudizio ha poi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rappresentando che il Comune aveva comunicato la conclusione del procedimento sanzionatorio e l’archiviazione del fascicolo.
La decisione
Il Collegio ha riqualificato la richiesta del ricorrente come istanza di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento comunale del 9 marzo 2026 non aveva ritirato né annullato le ordinanze impugnate, ma aveva dato atto della loro esecuzione: per alcune opere il ricorrente aveva ottenuto titoli in sanatoria e per le altre aveva eseguito le demolizioni ordinate. L’avvenuta esecuzione degli atti gravati ha fatto venir meno l’interesse attuale alla decisione sul merito. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità del giudizio e della sua definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nell’ambito della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del giudizio in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente esegue spontaneamente il provvedimento impugnato e tale esecuzione rende non più attuale l’utilità conseguibile dalla pronuncia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mera archiviazione del procedimento sanzionatorio non determina cessazione della materia del contendere se l’amministrazione non ha ritirato o annullato gli atti impugnati; in tal caso, ove l’interesse alla decisione sia comunque venuto meno, la corretta definizione processuale è l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La richiesta della parte di dichiarare la cessazione della materia del contendere può essere riqualificata dal giudice secondo il suo effettivo contenuto e i presupposti processuali risultanti dagli atti.
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