Cassazione Penale, Sentenza n. 48107/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma del trattamento sanzionatorio deciso in sede di giudizio di rinvio. L'imputata lamentava, con due motivi, vizio di motivazione nella determinazione della pena e nella esclusione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che tale esclusione si fosse fondata su un dato estraneo al fatto contestato (la fuga dagli arresti domiciliari).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio per cui la graduazione della pena e l'applicazione di aumenti o diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.; è quindi inammissibile una nuova valutazione della congruità della pena in sede di cassazione salvo che emerga arbitrio o motivazione illogica. La Corte ha rilevato che, rispetto al precedente annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello di Firenze ha ora adeguatamente motivato la misura della pena indicando: la particolare pericolosità della condotta, la condizione psicofisica dell'imputata, l'assenza di elementi per il riconoscimento delle attenuanti generiche e la condotta successiva al reato (violazione degli arresti domiciliari). Tale motivazione è stata ritenuta logica e coerente; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75
art. 75 del d. lgs n. 159 del 2011
Norma che definisce il reato per cui la ricorrente è stata ritenuta responsabile; nel caso la questione riguarda la determinazione della pena e non la qualificazione del fatto.
codice penale, art. 132
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiama i principi generali per la determinazione della pena e sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della sanzione, valutabile in cassazione solo se emerge arbitrio o illogicità.
codice penale, art. 133
artt. 132 e 133 cod. pen.
Elenca i criteri che il giudice deve seguire nella determinazione concreta della pena; la motivazione è adeguata se la sentenza indica gli elementi ritenuti rilevanti, inclusa la condotta successiva al reato.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione è logica e non arbitraria.
- Un precedente annullamento per difetto di motivazione può essere sanato in sede di giudizio di rinvio: se la nuova sentenza fornisce motivazione chiara e coerente, la cassazione dichiarerà il ricorso inammissibile.
- La condotta successiva al reato (per esempio la violazione di misure cautelari) può legittimamente essere considerata ai fini della determinazione della pena e può incidere sul riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La semplice contrarietà alla valutazione del giudice di merito sulla congruità della pena non è sufficiente per la cassazione: occorre dimostrare motivazione illogica, contraddittoria o arbitraria.
- La pregressa applicazione di misure (es. sorveglianza speciale) non impedisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma il giudice deve esplicitamente considerare e motivare tale aspetto; l'omissione può comportare annullamento.
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