Sentenza n. 2209/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa al procedimento di recupero di somme per prestazioni sanitarie fruite in regime di esenzione per reddito
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria richiesta pagamento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina un’istanza di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990, chiedendo gli atti relativi all’azione di recupero riferita alle annualità 2015 e 2016. L’istanza riguardava: l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento; l’atto dal quale risultassero la prestazione sanitaria fruita in esenzione e la relativa data; il conteggio della quota di partecipazione alla spesa sanitaria; ogni altro documento utilizzato nel procedimento; nonché gli ulteriori atti prodromici, presupposti o connessi alla richiesta di pagamento. La ricorrente lamentava la genericità della pretesa amministrativa e dichiarava di voler acquisire la documentazione per tutelare in giudizio i propri interessi. Non avendo ricevuto riscontro, ha chiesto l’annullamento del silenzio-diniego, l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’amministrazione all’ostensione. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha trasmesso i documenti corrispondenti alle lettere b) e c), mentre è rimasta contestata la mancata ostensione dei documenti indicati alle lettere a), d) ed e).
La decisione
Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti di cui alle lettere b) e c), già consegnati dall’amministrazione. Per la restante parte ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla documentazione richiesta e qualificato dalla sua posizione di destinataria della pretesa di pagamento. Il giudice ha richiamato l’art. 22 della legge n. 241/1990 e ha affermato che la situazione giuridicamente rilevante legittimante l’accesso è più ampia e distinta rispetto all’interesse all’impugnazione, non richiedendo necessariamente la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. È sufficiente che i documenti abbiano prodotto o siano idonei a produrre effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente. La strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio quale utilità per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante e non esclusivamente quale necessità per proporre una difesa giudiziale. Quando l’accesso è funzionale a un eventuale giudizio, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza della futura domanda giudiziale, spettante al giudice del merito. Il TAR ha quindi ordinato all’ASP di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’esame e l’estrazione di copia dei documenti, ove esistenti, indicati alle lettere a), d) ed e). L’amministrazione è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
La legittimazione all’accesso richiede un interesse qualificato, diretto, concreto e attuale, ma la situazione giuridicamente rilevante è autonoma e più ampia rispetto alla posizione necessaria per impugnare un atto. È sufficiente che il documento abbia prodotto o possa produrre effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente.
art. 116 c.p.a.
Consente la tutela giudiziale del diritto di accesso e l’ordine all’amministrazione di esibire i documenti richiesti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento degli elementi identificativi contenuti nella sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; tale situazione è autonoma e più ampia rispetto alla posizione necessaria per proporre l’impugnazione dell’atto.
- La legittimazione all’accesso sussiste quando il richiedente dimostri che i documenti abbiano prodotto o siano idonei a produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, anche se la posizione sostanziale non è qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo.
- La strumentalità dell’accesso deve essere intesa in senso ampio come utilità per la cura di un interesse giuridicamente rilevante; non è necessario che l’ostensione sia esclusivamente o necessariamente funzionale alla proposizione di un giudizio.
- Quando l’accesso è richiesto in vista di una controversia, il giudice dell’accesso non può valutare anticipatamente la fondatezza, l’ammissibilità o la rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda giudiziale, trattandosi di valutazioni riservate al giudice del merito.
- La sopravvenuta consegna di parte dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella parte dell’istanza, mentre il giudizio prosegue per i documenti ancora non ostesi.
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