Cassazione Penale, Sentenza n. 38163/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 lett. d) legge n. 354/75 e aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il difensore ha censurato: errata interpretazione dell'art. 47 ord. pen. per aver ritenuto ostativa l'assenza di lavoro o volontariato nonostante il parere favorevole dell'UEPE, la condotta detentiva regolare, la fragilità psico-fisica e l'età avanzata; l'imposizione di un eccessivo onere probatorio e la mancata utilizzazione dei poteri istruttori ex art. 666, comma 5, c.p.p.; violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 3 CEDU per mancanza di valutazione proporzionata e individualizzata della situazione della condannata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio. Ha ritenuto carente la motivazione che aveva dato rilievo decisivo e apodittico all'assenza di lavoro/volontariato della condannata, osservando che la giurisprudenza esclude che l'impossibilità di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o di salute costituisca di per sé impedimento all'affidamento in prova. Ha inoltre rilevato che non era stata adeguatamente valutata la possibilità di svolgere attività alternative di volontariato indicate anche dall'UEPE e che mancava un'istruttoria sulla adeguatezza di tali alternative rispetto al reinserimento sociale.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1, lett. d) legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)
Norma citata come base per la detenzione domiciliare provvisoria; la decisione impugnata aveva disposto la detenzione domiciliare ai sensi di questa previsione.
art. 47 ordinamento penitenziario
Regola le modalità e i presupposti per le misure alternative (tra cui l'affidamento in prova e il volontariato). La Corte richiama che lo svolgimento di attività lavorativa è un elemento valutabile ma non può essere condizione ostativa automatica se l'impossibilità deriva da età o salute.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma sulle motivazioni di ricorso per cassazione (violazione di legge); invocata dal difensore per censurare interpretazioni errate di norme penitenziarie.
art. 666, comma 5, c.p.p.
Attribuisce al giudice di sorveglianza poteri istruttori d'ufficio; la Corte rileva che il giudice non può imporre oneri probatori irragionevoli all'istante ma deve attivare poteri istruttori quando necessario.
art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza e divieto di trattamenti inumani o degradanti in chiave di proporzionalità e individualizzazione della pena; invocato dal ricorrente per censurare mancata valutazione della situazione personale.
art. 27, comma 3, Cost.
Principio della finalità rieducativa della pena; richiede valutazione individualizzata e misure volte al reinserimento sociale del condannato.
art. 3 CEDU
Divieto di trattamenti inumani o degradanti a cui si riferisce la censura di mancata proporzionalità nell'applicazione della misura alternativa.
Massime di principio
- L'assenza di un'occupazione lavorativa non è di per sé motivo ostativo all'accesso all'affidamento in prova: quando l'impossibilità deriva da età o salute il giudice deve valutare altri elementi idonei al reinserimento.
- Il giudice di sorveglianza non può basare la decisione su affermazioni apodittiche: la motivazione deve affrontare specificamente la possibilità di attività alternative (es. volontariato) e spiegare perché siano inidonee o non praticabili.
- Spetta al giudice, ove le prove siano difficili da acquisire dall'istante, esercitare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 666 c.p.p. e non imporre eccessivi oneri probatori al richiedente la misura alternativa.
- La valutazione delle misure alternative deve essere individualizzata e proporzionata, tenendo conto della salute, dell'età, della condotta detentiva e degli eventuali pareri dell'UEPE, in linea con la finalità rieducativa prevista dalla Costituzione e con i principi sovranazionali.
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