Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38163/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 lett. d) legge n. 354/75 e aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il difensore ha censurato: errata interpretazione dell'art. 47 ord. pen. per aver ritenuto ostativa l'assenza di lavoro o volontariato nonostante il parere favorevole dell'UEPE, la condotta detentiva regolare, la fragilità psico-fisica e l'età avanzata; l'imposizione di un eccessivo onere probatorio e la mancata utilizzazione dei poteri istruttori ex art. 666, comma 5, c.p.p.; violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 3 CEDU per mancanza di valutazione proporzionata e individualizzata della situazione della condannata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio. Ha ritenuto carente la motivazione che aveva dato rilievo decisivo e apodittico all'assenza di lavoro/volontariato della condannata, osservando che la giurisprudenza esclude che l'impossibilità di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o di salute costituisca di per sé impedimento all'affidamento in prova. Ha inoltre rilevato che non era stata adeguatamente valutata la possibilità di svolgere attività alternative di volontariato indicate anche dall'UEPE e che mancava un'istruttoria sulla adeguatezza di tali alternative rispetto al reinserimento sociale.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 1, lett. d) legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)

    Norma citata come base per la detenzione domiciliare provvisoria; la decisione impugnata aveva disposto la detenzione domiciliare ai sensi di questa previsione.

  • art. 47 ordinamento penitenziario

    Regola le modalità e i presupposti per le misure alternative (tra cui l'affidamento in prova e il volontariato). La Corte richiama che lo svolgimento di attività lavorativa è un elemento valutabile ma non può essere condizione ostativa automatica se l'impossibilità deriva da età o salute.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma sulle motivazioni di ricorso per cassazione (violazione di legge); invocata dal difensore per censurare interpretazioni errate di norme penitenziarie.

  • art. 666, comma 5, c.p.p.

    Attribuisce al giudice di sorveglianza poteri istruttori d'ufficio; la Corte rileva che il giudice non può imporre oneri probatori irragionevoli all'istante ma deve attivare poteri istruttori quando necessario.

  • art. 3 Cost.

    Principio di uguaglianza e divieto di trattamenti inumani o degradanti in chiave di proporzionalità e individualizzazione della pena; invocato dal ricorrente per censurare mancata valutazione della situazione personale.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Principio della finalità rieducativa della pena; richiede valutazione individualizzata e misure volte al reinserimento sociale del condannato.

  • art. 3 CEDU

    Divieto di trattamenti inumani o degradanti a cui si riferisce la censura di mancata proporzionalità nell'applicazione della misura alternativa.

Massime di principio

  • L'assenza di un'occupazione lavorativa non è di per sé motivo ostativo all'accesso all'affidamento in prova: quando l'impossibilità deriva da età o salute il giudice deve valutare altri elementi idonei al reinserimento.
  • Il giudice di sorveglianza non può basare la decisione su affermazioni apodittiche: la motivazione deve affrontare specificamente la possibilità di attività alternative (es. volontariato) e spiegare perché siano inidonee o non praticabili.
  • Spetta al giudice, ove le prove siano difficili da acquisire dall'istante, esercitare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 666 c.p.p. e non imporre eccessivi oneri probatori al richiedente la misura alternativa.
  • La valutazione delle misure alternative deve essere individualizzata e proporzionata, tenendo conto della salute, dell'età, della condotta detentiva e degli eventuali pareri dell'UEPE, in linea con la finalità rieducativa prevista dalla Costituzione e con i principi sovranazionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.