Cassazione Civile, Ordinanza n. 20666/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava da un giudizio in materia retributiva nel quale la Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che riconosceva alla lavoratrice il diritto al computo integrale del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. La società datrice di lavoro aveva proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia ritualmente notificato. Il testo non consente di ricostruire il contenuto specifico dei due motivi di ricorso, perché la decisione si fonda esclusivamente sulla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e non ha provveduto sulle spese, poiché la controparte è rimasta intimata. Ha inoltre escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, affermando che l'estinzione non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale seguito per la decisione in cassazione nel testo vigente ratione temporis.
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente notificata, consente la declaratoria di estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la declaratoria di estinzione non comporta il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte, poiché non ha natura di atto accettizio.
- La rinuncia al ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non si provvede sulle spese quando la parte intimata non svolga difese.
- La declaratoria di estinzione del processo non è assimilabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione e quindi non fa sorgere l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per tali esiti.
Come è indicizzato
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