Sentenza n. 898/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza del Dirigente della Direzione Ambiente Verde pubblico e Mobilità - Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di Bergamo 02/11/2023, n. 73, di disciplina della sosta nel parcheggio interrato sito in Bergamo, Via XXIV Maggio, nn. 36/44, nonché degli atti ad essa presupposti, preordinati e conseguenti, con specifico riguardo anche all’ordinanza dello stesso Dirigente 20/10/2023, n. 69, ed alla nota del Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Bergamo 22/11/2023, prot. n. 0399137.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale che ha disciplinato la sosta, mediante disco orario, nel parcheggio interrato di Bergamo, Via XXIV Maggio, qualificato come area ad uso pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale e gli atti presupposti deducendo la falsa applicazione delle disposizioni del Codice della strada, la violazione dell’art. 1372 c.c. e l’eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Hanno sostenuto che il parcheggio interrato, costituente parte comune delle unità immobiliari non residenziali, non fosse gravato da uso pubblico, poiché non sarebbe mai stato stipulato e trascritto uno specifico atto di asservimento. Hanno inoltre dedotto che l’eventuale uso pubblico sarebbe stato limitato alla durata del diritto di superficie e sarebbe quindi cessato quando il Comune ha trasferito la piena proprietà dell’area. Infine, hanno richiamato le clausole dell’atto di vendita del 2004, che qualificavano il bene come ceduto in piena e libera proprietà, esente da oneri e vincoli nei confronti del Comune. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo l’impossibilità di dismettere il vincolo sulle aree a standard e il carattere non disponibile dei poteri di regolazione dell’uso pubblico; in subordine ha dedotto l’usucapione dell’uso pubblico da parte della collettività.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la destinazione del parcheggio all’uso pubblico derivasse direttamente dall’art. 9 dell’atto del 27 maggio 1994, senza necessità di un separato atto d’obbligo o di una specifica trascrizione successiva. Il vincolo risultava infatti dal titolo originario, debitamente trascritto, ed era opponibile ai proprietari superficiari e ai loro aventi causa. Il Collegio ha distinto il parcheggio interrato dalle altre opere di urbanizzazione: solo per queste ultime la convenzione prevedeva che l’uso pubblico durasse per l’intera durata del diritto di superficie; per il parcheggio interrato, invece, il richiamo alle “stesse modalità” riguardava la fascia oraria di fruizione e non la durata temporale del vincolo. La successiva riunione nella stessa persona della proprietà del suolo e della proprietà superficiaria non ha estinto l’asservimento ad uso pubblico, che costituisce un diritto reale limitato e un’obbligazione propter rem gravante sui successivi proprietari. Le clausole dell’atto di vendita relative alla piena e libera proprietà, all’assenza di oneri e alla possibilità di vendere o locare senza vincoli nei confronti del Comune sono state interpretate come formule riferite all’assenza di diritti di terzi o di vincoli obbligatori incidenti sulle future alienazioni, non come rinuncia del Comune al diritto di uso pubblico. In presenza dell’uso pubblico, il Comune conserva il potere di adottare misure amministrative dirette a garantire e regolare la fruizione collettiva del parcheggio, inclusa la limitazione temporale della sosta. Le spese sono state compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni.
Norme richiamate
artt. 952-956 c.c.
Il diritto di superficie è un diritto reale di godimento collegato alla proprietà superficiaria; la sua estinzione per confusione non comporta, secondo la sentenza, l’estinzione degli altri diritti reali limitati gravanti sul suolo o sulla costruzione.
art. 954, comma 1, c.c.
La disciplina dell’estinzione della superficie per scadenza del termine, con estensione alla costruzione dei diritti gravanti sul suolo ed estinzione dei diritti costituiti sul diritto di superficie, non si applica nello stesso modo all’estinzione per confusione.
art. 825 c.c.
La norma è richiamata quale base normativa dei diritti demaniali su beni altrui, nell’ambito dei quali sono ricondotte le servitù di uso pubblico.
art. 2816 c.c.
È richiamato in via analogica per sostenere la sopravvivenza dei diritti reali limitati gravanti sul suolo o sulla costruzione in caso di riunione nella stessa persona della proprietà del suolo e della costruzione.
art. 31, commi 45, 46 e 47, l. 448/1998
È indicato quale base normativa della vendita dei posti auto da parte del Comune alla società proprietaria superficiaria; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 8 d.P.R. 1199/1971
È richiamato per qualificare l’origine del giudizio come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica successivamente trasposto in sede giurisdizionale.
artt. 2, comma 1, 3, comma 1, n. 34, e 7 d.lgs. 285/1992
Sono le disposizioni del Codice della strada la cui falsa applicazione è stata dedotta dai ricorrenti; il TAR ha comunque ritenuto legittimo il potere comunale di disciplinare la sosta sul parcheggio gravato da uso pubblico.
Massime di principio
- La destinazione di un bene privato all’uso pubblico può derivare direttamente dal titolo originario, quale una convenzione urbanistica o un atto di trasferimento, senza necessità di un successivo atto separato di asservimento, purché il vincolo risulti con sufficiente chiarezza dal titolo.
- La trascrizione del titolo dal quale deriva il vincolo di uso pubblico è idonea a conferire al vincolo rilevanza pubblicitaria; non è necessaria una specifica trascrizione di un successivo atto d’obbligo quando l’asservimento è già previsto nel titolo originario.
- Quando una convenzione distingue tra opere di urbanizzazione soggette all’uso pubblico per la durata del diritto di superficie e un parcheggio destinato all’uso pubblico senza analogo limite temporale, il riferimento alle medesime modalità di utilizzo deve essere interpretato, salvo diversa previsione espressa, come riferito alle modalità concrete di fruizione e non alla durata del vincolo.
- L’estinzione del diritto di superficie per confusione, derivante dalla riunione nella stessa persona della proprietà del suolo e della costruzione, non estingue gli altri diritti reali limitati gravanti sul bene, compresa la servitù di uso pubblico.
- L’impegno assunto in una convenzione urbanistica per sé e per gli aventi causa di costituire o rispettare un uso pubblico integra un’obbligazione propter rem che si trasferisce ai successivi proprietari e non viene meno per effetto dell’alienazione del bene o della trasformazione della proprietà superficiaria in piena proprietà.
- La presenza di una servitù di uso pubblico attribuisce all’amministrazione il potere-dovere di adottare, anche con provvedimenti amministrativi, le misure necessarie a garantire e regolare la fruizione collettiva del bene privato, inclusa la disciplina della durata e della rotazione della sosta.
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