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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32741/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Rimini che l'aveva condannata per le contravvenzioni agli artt. 659 e 674 c.p. contestando: 1) il rigetto dell'istanza di oblazione (sostenendo che le conseguenze dannose o pericolose fossero cessate e richiamando una relazione ARPA/agenzia regionale sull'abbattimento delle emissioni odorigene); 2) la valutazione delle risultanze tecnico-scientifiche (nasi elettronici e rilevazioni strumentali), lamentando che il Tribunale avesse dato rilievo solo alle dichiarazioni delle parti civili e non avesse disposto perizia; 3) l'errata applicazione dell'art. 674 c.p. nonostante il presunto rispetto dei limiti autorizzativi e la presunzione di legittimità delle attività autorizzate; 4) l'errato inquadramento e la mancata considerazione della normativa amministrativa in materia di rumore (art. 10, comma 2, L. 26/10/1995, n. 447) rispetto all'art. 659 c.p.; 5) la mancata qualificazione della continuazione tra i reati; 6) l'apparente mancanza di motivazione sulla quantificazione del danno pari a 60.000 euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato sul piano del merito, confermando la valutazione probatoria del Tribunale (predominanza delle dichiarazioni dei testi e valutazione critica ma non illogica delle rilevazioni tecniche e dei "nasi elettronici"). Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione degli illeciti agli effetti penali. Sul piano civile il ricorso è stato rigettato: la liquidazione del danno è ritenuta adeguatamente motivata in via equitativa e resta confermata. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel giudizio di legittimità per euro 3.686, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    Trattasi del reato di "disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone"; la Corte conferma che può integrarsi quando lo svolgimento di un mestiere o attività risulti eccedente le normali modalità di esercizio, anche indipendentemente dal mero superamento dei limiti amministrativi.

  • art. 674 cod. pen.

    Regola le immissioni nocive o moleste; la Corte ribadisce che può sussistere anche per attività autorizzate e senza prova del superamento dei limiti se le emissioni eccedono la "normale tollerabilità" e qualora non siano stati adottati gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili.

  • art. 10, comma 2, Legge 26/10/1995, n. 447

    Norma amministrativa sui limiti emissivi acustici; la Corte distingue tra illecito amministrativo per il mero superamento dei limiti e reato penale quando vi sia un esercizio eccedente le normali modalità.

  • art. 844 cod. civ.

    Principio della normale tollerabilità delle immissioni: parametro di giudizio utilizzato per valutare le immissioni di attività autorizzate in rapporto alla fattispecie penale dell'art. 674 c.p.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; il ricorrente aveva invocato violazione per presunta errata valutazione delle risultanze tecniche, ma la Corte ha ritenuto la valutazione del Tribunale non manifestamente illogica.

  • D.Lgs. 10/10/2022, n. 150

    Riforma sulla procedibilità a querela; la Corte osserva che per l'art. 659 c.p. non si pone problema di sopravvenuta procedibilità a querela perché la costituzione di parte civile era stata ammessa.

Massime di principio

  • La presenza di autorizzazioni ambientali e il rispetto formale dei limiti emissivi non precludono automaticamente la responsabilità penale per molestie: va valutata la "normale tollerabilità" e se l'ente ha adottato gli accorgimenti tecnici ragionevoli per ridurre l'impatto.
  • Le rilevazioni strumentali (es. "nasi elettronici") possono essere utili, ma la loro attendibilità va valutata caso per caso; dichiarazioni di persone offese e testimoni possono avere rilievo decisivo se concordi e ritenute attendibili dal giudice.
  • La mera contestazione della mancanza di una perizia non è sufficiente in cassazione se il Tribunale ha motivato adeguatamente le ragioni per cui riteneva inaffidabili o insufficienti certi accertamenti tecnici.
  • La richiesta di oblazione richiede la dimostrazione che le conseguenze dannose o pericolose del reato siano effettivamente cessate; la semplice cessazione della carica o il compimento di interventi parziali non è automaticamente sufficiente.
  • Il ricorrente ha l'onere di allegare e dimostrare l'impossibilità tecnica di interventi ulteriori; in mancanza, il giudice può ritenere che non siano stati adottati tutti gli accorgimenti ragionevoli.
  • Le questioni di merito (es. entità del rumore, eccedenze operative) sono sindacabili dalla Corte di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione o di travisamento probatorio manifeste; richieste non avanzate in primo grado (es. riconoscimento della continuazione) non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.
  • Anche se la valutazione del merito è confermata, la prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio degli effetti penali: è quindi cruciale monitorare termini e sospensioni processuali.

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